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Sentenza

Sentenza n. 2395/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1. della comunicazione di inefficacia di scia prot. CT/2025/43581 del 03/04/2025; 2. ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dell''art. 64 bis della D.A.C. 12/2019; 3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2025, per l’annullamento: 1. del provvedimento prot. CT/122232/2025 del 25/09/2025 notificato in data 29/09/2025 di “Rimozione degli effetti prodotti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività di Somministrazione” della ricorrente, con “divieto di prosecuzione dell’attività” a partire dal quinto giorno successivo alla notificazione; 2. della nota prot. CT/95202 del 24/07/2025, menzionata ma non comunicata; 3. della nota prot. CT/97139 del 29/07/2025 recante avvio di procedimento; 4. della nota prot. CT/102000 del 12/08/2025, menzionata ma non comunicata; 5. ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 64 bis del cd. “Regolamento d’Igiene”, introdotto con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12/2019 e modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 140/2025; 6. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; e, quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 ottobre 2025, per l’annullamento: della Determinazione Dirigenziale prot. CT/128816/2025 del 07/10/2025, notificata in pari data, recante “Integrazione e rettifica della Determinazione Dirigenziale rep. CT/2049 e prot. CT/122232 del25.09.2025 avente ad oggetto la rimozione degli effetti prodotti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività di somministrazione di alimenti e bevande prot. CT/37442 del 21.03.2025”; 2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202504211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA e successive determinazioni dirigenziali che hanno inibito la somministrazione di cibi caldi, poi l'attività di friggitoria e infine disposto la cessazione della sola attività di friggitoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione di inefficacia della SCIA presentata per l'apertura di un'attività di somministrazione, nonché le successive determinazioni comunali adottate dopo un sopralluogo della Polizia Locale. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa l'assenza di una canna fumaria, poiché l'esercizio utilizzava un apparato alternativo di aspirazione e filtrazione e svolgeva anche attività di frittura, ricondotta alle industrie insalubri di seconda classe. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: erronea interpretazione e applicazione dell'art. 64-bis del Regolamento di igiene e dell'art. 58 del Regolamento edilizio; violazione della disciplina regionale sulla liberalizzazione e sull'utilizzo di strumenti tecnologici moderni per lo smaltimento dei fumi; difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e arbitrarietà; violazione della partecipazione procedimentale; consumazione del potere amministrativo e tardività dell'intervento oltre il termine previsto dall'art. 19 l. 241/1990; erronea qualificazione dell'attività come friggitoria, sostenendo che la frittura fosse soltanto una parte dell'attività complessiva; illegittimità derivata dell'art. 64-bis del Regolamento di igiene, anche per contrasto con l'art. 272 d.lgs. 152/2006. Roma Capitale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ai primi atti, sostituiti dall'atto del 7 ottobre 2025, e ha sostenuto che l'art. 64-bis imponesse la canna fumaria per ogni esercizio nel quale si praticasse la frittura, indipendentemente dal fatto che la frittura costituisse l'attività esclusiva o prevalente.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti del 3 aprile e del 25 settembre 2025 erano stati integralmente sostituiti dalla determinazione del 7 ottobre 2025. Ha tuttavia accertato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'illegittimità dei primi atti, permanendo l'interesse della ricorrente ai fini risarcitori. Ha respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione della modifica regolamentare, ritenendo che la disposizione avesse prodotto effetti pregiudizievoli soltanto con gli atti applicativi tempestivamente impugnati. Nel merito, ha interpretato l'art. 64-bis nel senso che il riferimento alle attività di friggitoria comprende ogni esercizio nel quale si pratichi la frittura di alimenti, anche se tale attività non è esclusiva o prevalente; pertanto, l'amministrazione aveva correttamente applicato il regolamento nell'inibire la frittura, senza imporre la cessazione di ogni attività di cottura. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il comma 2 dell'art. 64-bis, perché stabilisce in via generale la prevalenza della canna fumaria e subordina a condizioni predeterminate l'impiego di sistemi alternativi, senza un'adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in contrasto con l'art. 78, comma 1, lett. e), l.r. Lazio n. 22/2019, che impone di favorire strumenti tecnologici innovativi ed ecologicamente avanzati per migliorare la salubrità e lo smaltimento dei fumi. La disposizione regolamentare è stata quindi disapplicata ai fini della decisione. Ne è derivata l'illegittimità dell'atto del 7 ottobre 2025, che è stato annullato. Il giudice ha precisato che resta salvo il potere dell'amministrazione di verificare in concreto l'efficienza degli impianti alternativi e di modificare il regolamento, anche rafforzando l'obbligo della canna fumaria, purché sulla base di un'istruttoria tecnica idonea ad accertare l'assenza di sistemi alternativi di pari o superiore efficacia. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente di accertare l'illegittimità dell'atto anche quando il ricorso è divenuto improcedibile, se persiste un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale

    Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in appositi condotti di espulsione

    Il comma 1 stabilisce la regola generale della canalizzazione dei fumi; il comma 2 introduce un'eccezione per gli impianti alternativi, ma la parte che subordina tali impianti a condizioni rigide e alla preferenza generale per la canna fumaria è stata ritenuta illegittima e disapplicata per contrasto con la legge regionale.

  • art. 78, comma 1, lettera e), l.r. Lazio n. 22/2019

    alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l’attività di somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici, anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo di strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all’avanguardia

    La norma costituisce parametro vincolante per l'esercizio della potestà regolamentare comunale e impone di perseguire il miglioramento della salubrità favorendo, ove tecnicamente idonei, sistemi innovativi alternativi alla canna fumaria.

  • art. 19 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai limiti temporali e sostanziali del potere inibitorio sulla SCIA; la sentenza definisce il giudizio principalmente attraverso l'improcedibilità degli atti sostituiti e la disapplicazione della norma regolamentare applicata.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa consumazione del potere amministrativo e alla riedizione dell'intervento sulla SCIA.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato indicato dalla ricorrente quale disciplina che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto regolare l'intervento tardivo dell'amministrazione.

  • art. 216 r.d. n. 1265/1934

    La seconda classe comprende quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato

    La norma definisce il riferimento generale alle industrie insalubri di seconda classe, utilizzato dal regolamento comunale per qualificare le attività di friggitoria.

  • D.M. 5 settembre 1994

    L'elenco delle industrie insalubri di seconda classe ricomprende le friggitorie, senza fornire una definizione normativa che limiti tale nozione agli esercizi dediti esclusivamente alla frittura.

  • art. 272 d.lgs. n. 152/2006

    La disciplina ambientale richiamata nell'art. 64-bis riguarda, tra l'altro, attività con emissioni scarsamente rilevanti; il Tribunale ha chiarito che tale rinvio non fornisce una definizione decisiva di friggitoria ai fini della disciplina comunale sui sistemi di smaltimento dei fumi.

  • art. 58 del Regolamento edilizio di Roma Capitale

    Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di fornelli a fiamma viva, quando, per motivi strutturali o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalatrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità di soluzioni alternative alla canna fumaria.

  • art. 7 l.r. Lazio n. 21/2006

    La disposizione previgente, sostituita dall'art. 78 l.r. Lazio n. 22/2019, già indirizzava i Comuni verso la disciplina e l'incentivazione di strumenti moderni ed ecologicamente idonei per lo smaltimento dei fumi.

  • art. 12, comma 2, Regolamento regionale Lazio n. 1/2009

    altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia

    Conferma che, in alternativa alle canne fumarie, possono essere utilizzati sistemi aspiranti o filtranti, purché ne sia accertata l'idoneità.

Massime di principio

  • Quando una norma regolamentare comunale vieta sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria, il riferimento comprende ogni esercizio nel quale si pratichi la frittura di alimenti, anche se la frittura costituisce soltanto una parte dell'attività complessiva e non l'oggetto esclusivo o prevalente dell'esercizio.
  • La potestà regolamentare comunale in materia di smaltimento dei fumi degli esercizi di somministrazione deve essere esercitata nel rispetto della disciplina legislativa regionale che impone di perseguire il miglioramento della salubrità favorendo strumenti tecnologici innovativi ed ecologicamente avanzati.
  • È illegittima, e può essere disapplicata dal giudice amministrativo ai fini della decisione sul provvedimento applicativo, la norma regolamentare che stabilisca in via aprioristica la prevalenza della canna fumaria sui sistemi alternativi senza un'adeguata istruttoria tecnico-scientifica sull'efficacia comparata delle diverse soluzioni.
  • La canna fumaria è una soluzione astrattamente ammissibile, ma non può essere considerata in assoluto l'unico sistema idoneo di smaltimento dei fumi quando la legge regionale impone di considerare e incentivare apparati alternativi innovativi, purché concretamente idonei.
  • L'amministrazione conserva il potere di verificare caso per caso l'efficienza e l'idoneità degli impianti alternativi e può rafforzare l'obbligo della canna fumaria mediante una nuova disciplina regolamentare, purché tale scelta sia preceduta da un'istruttoria tecnica che accerti l'assenza di sistemi alternativi di pari o superiore efficacia.
  • Quando un provvedimento successivo sostituisce integralmente gli atti precedentemente impugnati, il ricorso contro questi ultimi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; tuttavia, il giudice può accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. se il ricorrente manifesta un interesse risarcitorio.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInquinamento ed emissioniSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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