Cassazione Penale, Ordinanza n. 33090/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo doglianze che, secondo la Cassazione, riproducevano sostanzialmente le stesse censure già svolte in appello sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova. La Suprema Corte rileva che la decisione di merito aveva già fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici, fondata su corretti criteri inferenziali e coerente con la sentenza di primo grado. Nel merito fattuale, l'accertamento del concorso di persone nel reato era stato motivato valorizzando il rinvenimento di piantine di cannabis nei pressi della cava da cui il ricorrente era stato visto uscire insieme a un complice, il rinvenimento di arnesi per il confezionamento delle dosi nell'autovettura dell'imputato e ulteriori elementi estrapolati dai telefoni cellulari, giudicati incompatibili con un mero uso personale. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate dal giudice di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
- La Cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e fondata su criteri inferenziali non manifestamente illogici.
- L'accertamento del concorso di persone può essere desunto da un insieme di elementi convergenti, anche indiziari, quali la presenza sul luogo, il contesto del rinvenimento della sostanza e la disponibilità di strumenti per il confezionamento, se tali dati rendono non credibile la diversa ricostruzione difensiva.
- La qualificazione della detenzione di sostanze stupefacenti come destinata allo spaccio può essere sostenuta da elementi oggettivi incompatibili con l'uso personale, compresi strumenti di confezionamento e dati estratti da telefoni cellulari, se valutati unitariamente dal giudice di merito.
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