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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33238/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento collettivo intimato il 20.9.2016 per esubero conseguente all'esternalizzazione dei servizi di facchinaggio e pulizia: il nodo principale era la legittimità della comunicazione di avvio della procedura (art. 4 L. n. 223/1991) e la correttezza dei criteri di scelta adottati dalla società nel limitare la platea dei licenziandi ai soli addetti ai reparti esternalizzati; questioni secondarie riguardavano la rilevanza del rifiuto del lavoratore di accettare una proposta di assunzione da parte della società appaltatrice e l'onere della prova circa la fungibilità delle mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Binfi spa e confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze: la comunicazione di apertura della procedura era incompleta perché non specificava le ragioni per cui non fosse possibile evitare i licenziamenti mediante trasferimenti in altri settori né spiegava l'autonomia dei reparti o l'infungibilità delle mansioni; tale carenza ha inciso sui criteri di scelta rendendoli arbitrari e ha prodotto una violazione sostanziale del diritto del lavoratore alla conservazione del posto. Ne è conseguita l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Inoltre la Corte ha escluso l'irrilevanza del rifiuto di aderire alla proposta della società appaltatrice e ha rigettato la richiesta della ricorrente di sottoporre ulteriori valutazioni di merito sull'organizzazione aziendale. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 223/1991 (disciplina licenziamenti collettivi), art. 4, comma 3

    La comunicazione di avvio della procedura deve contenere informazioni complete e specifiche tali da permettere alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità dei licenziamenti e le eventuali misure alternative; la mancanza di tali informazioni può limitare il controllo sindacale e influire sulle fasi successive.

  • legge n. 223/1991, art. 4, comma 9 e comma 12

    art. 4, co. 9; art. 4, co. 12

    Le comunicazioni di avvio e di conclusione della procedura sono essenziali: l'inadeguatezza delle informazioni indicate può determinare l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura quando tale carenza abbia effetto sulle scelte sostanziali.

  • legge n. 223/1991, art. 5, commi 1 e 3

    Stabiliscono i criteri per l'individuazione dei lavoratori da licenziare in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative; la violazione dei criteri di scelta comporta sanzioni specifiche (richiamo all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto). La delimitazione della platea è ammissibile solo se giustificata e adeguatamente motivata nella comunicazione.

  • legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18, comma 4

    Prevede la tutela reintegratoria attenuata per i licenziamenti illegittimi (reintegrazione e indennità non superiore a 12 mensilità); la Corte ha confermato l'applicazione di questa tutela quando il vizio della comunicazione incide sostanzialmente sui criteri di scelta.

  • legge n. 300/1970, art. 18, commi 5 e 7

    Riguardano le ipotesi di tutela indennitaria più 'forte' e casi diversi di licenziamento: la Corte ha escluso la loro applicazione nel caso di specie, ritenendo che il vizio contestato ricadesse nella fattispecie del comma 4.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360, co.1, n.3 c.p.c.

    È stato richiamato come motivo di cassazione (violazione di norme di diritto) dalla ricorrente; la Corte ne ha valutato l'infondatezza rispetto alla congrua valutazione di merito operata dai giudici di merito.

  • Codice civile, art. 2697

    Dispositivo sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ricordato che l'onere di provare la legittimità della delimitazione della platea grava sul datore di lavoro quando la comunicazione non fornisce elementi idonei a giustificare la limitazione.

  • Codice civile, artt. 1175 e 1375

    Richiamati dalla ricorrente in relazione a doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione e comportamento, ma la Corte li ha ritenuti ininfluenti rispetto alla valutazione specifica della congruità della comunicazione e dei criteri di scelta.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    art. 23, co. 8-bis D.L. n. 137/2020

    Norma che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte in sede di legittimità; citata per motivi procedurali (conclusioni del P.M.).

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/02

    Norma relativa all'onere del versamento delle somme per il deposito e altri presupposti processuali: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento secondo quanto previsto da tale norma.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere completa e specifica: il datore deve indicare le ragioni per cui la platea dei licenziabili è limitata, l'eventuale autonomia dell'unità produttiva e le ragioni per l'impossibilità di ricollocazione del personale; senza ciò il vizio può rilevare anche ai fini della legittimità sostanziale dei licenziamenti.
  • Il datore di lavoro che limita la platea dei licenziandi ha l'onere di provarne la legittimità (es. autonomia tecnica/amministrativa dell'unità o infungibilità delle professionalità); in mancanza la scelta può essere considerata arbitraria.
  • Se il difetto informativo incide sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, la violazione non è puramente formale ma sostanziale: la sanzione applicabile è la reintegrazione (art. 18, co. 4) con l'indennità attenuata, non una mera sanzione indennitaria procedurale.
  • Il rifiuto del lavoratore di aderire a una proposta di assunzione da parte della società appaltatrice non costituisce di per sé un inadempimento rilevante ai fini di legittimare il licenziamento adottato dal precedente datore.
  • Quando le mansioni sono di pari livello contrattuale e non richiedono specifiche professionalità infungibili, la comparazione (e quindi la platea di riferimento) deve estendersi a tutti i lavoratori di analoga professionalità; in tali casi l'onere di provare la non fungibilità grava sul datore.
  • Il giudizio di legittimità non sindaca valutazioni di merito adeguatamente motivate; le contestazioni che si limitano a rivedere le valutazioni probatorie del merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione.

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