Cassazione Civile, Sentenza n. 33238/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento collettivo intimato il 20.9.2016 per esubero conseguente all'esternalizzazione dei servizi di facchinaggio e pulizia: il nodo principale era la legittimità della comunicazione di avvio della procedura (art. 4 L. n. 223/1991) e la correttezza dei criteri di scelta adottati dalla società nel limitare la platea dei licenziandi ai soli addetti ai reparti esternalizzati; questioni secondarie riguardavano la rilevanza del rifiuto del lavoratore di accettare una proposta di assunzione da parte della società appaltatrice e l'onere della prova circa la fungibilità delle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Binfi spa e confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze: la comunicazione di apertura della procedura era incompleta perché non specificava le ragioni per cui non fosse possibile evitare i licenziamenti mediante trasferimenti in altri settori né spiegava l'autonomia dei reparti o l'infungibilità delle mansioni; tale carenza ha inciso sui criteri di scelta rendendoli arbitrari e ha prodotto una violazione sostanziale del diritto del lavoratore alla conservazione del posto. Ne è conseguita l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Inoltre la Corte ha escluso l'irrilevanza del rifiuto di aderire alla proposta della società appaltatrice e ha rigettato la richiesta della ricorrente di sottoporre ulteriori valutazioni di merito sull'organizzazione aziendale. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
legge n. 223/1991 (disciplina licenziamenti collettivi), art. 4, comma 3
La comunicazione di avvio della procedura deve contenere informazioni complete e specifiche tali da permettere alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità dei licenziamenti e le eventuali misure alternative; la mancanza di tali informazioni può limitare il controllo sindacale e influire sulle fasi successive.
legge n. 223/1991, art. 4, comma 9 e comma 12
art. 4, co. 9; art. 4, co. 12
Le comunicazioni di avvio e di conclusione della procedura sono essenziali: l'inadeguatezza delle informazioni indicate può determinare l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura quando tale carenza abbia effetto sulle scelte sostanziali.
legge n. 223/1991, art. 5, commi 1 e 3
Stabiliscono i criteri per l'individuazione dei lavoratori da licenziare in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative; la violazione dei criteri di scelta comporta sanzioni specifiche (richiamo all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto). La delimitazione della platea è ammissibile solo se giustificata e adeguatamente motivata nella comunicazione.
legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18, comma 4
Prevede la tutela reintegratoria attenuata per i licenziamenti illegittimi (reintegrazione e indennità non superiore a 12 mensilità); la Corte ha confermato l'applicazione di questa tutela quando il vizio della comunicazione incide sostanzialmente sui criteri di scelta.
legge n. 300/1970, art. 18, commi 5 e 7
Riguardano le ipotesi di tutela indennitaria più 'forte' e casi diversi di licenziamento: la Corte ha escluso la loro applicazione nel caso di specie, ritenendo che il vizio contestato ricadesse nella fattispecie del comma 4.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, co.1, n.3 c.p.c.
È stato richiamato come motivo di cassazione (violazione di norme di diritto) dalla ricorrente; la Corte ne ha valutato l'infondatezza rispetto alla congrua valutazione di merito operata dai giudici di merito.
Dispositivo sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ricordato che l'onere di provare la legittimità della delimitazione della platea grava sul datore di lavoro quando la comunicazione non fornisce elementi idonei a giustificare la limitazione.
Codice civile, artt. 1175 e 1375
Richiamati dalla ricorrente in relazione a doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione e comportamento, ma la Corte li ha ritenuti ininfluenti rispetto alla valutazione specifica della congruità della comunicazione e dei criteri di scelta.
Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
art. 23, co. 8-bis D.L. n. 137/2020
Norma che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte in sede di legittimità; citata per motivi procedurali (conclusioni del P.M.).
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/02
Norma relativa all'onere del versamento delle somme per il deposito e altri presupposti processuali: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento secondo quanto previsto da tale norma.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere completa e specifica: il datore deve indicare le ragioni per cui la platea dei licenziabili è limitata, l'eventuale autonomia dell'unità produttiva e le ragioni per l'impossibilità di ricollocazione del personale; senza ciò il vizio può rilevare anche ai fini della legittimità sostanziale dei licenziamenti.
- Il datore di lavoro che limita la platea dei licenziandi ha l'onere di provarne la legittimità (es. autonomia tecnica/amministrativa dell'unità o infungibilità delle professionalità); in mancanza la scelta può essere considerata arbitraria.
- Se il difetto informativo incide sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, la violazione non è puramente formale ma sostanziale: la sanzione applicabile è la reintegrazione (art. 18, co. 4) con l'indennità attenuata, non una mera sanzione indennitaria procedurale.
- Il rifiuto del lavoratore di aderire a una proposta di assunzione da parte della società appaltatrice non costituisce di per sé un inadempimento rilevante ai fini di legittimare il licenziamento adottato dal precedente datore.
- Quando le mansioni sono di pari livello contrattuale e non richiedono specifiche professionalità infungibili, la comparazione (e quindi la platea di riferimento) deve estendersi a tutti i lavoratori di analoga professionalità; in tali casi l'onere di provare la non fungibilità grava sul datore.
- Il giudizio di legittimità non sindaca valutazioni di merito adeguatamente motivate; le contestazioni che si limitano a rivedere le valutazioni probatorie del merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
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