Cassazione Penale, Sentenza n. 26853/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva confermati condannati per truffa aggravata (art. 640‑bis c.p., entrambi) e per falsità in atto pubblico o privato (art. 483 c.p., solo Baldo). Le censure riguardano: contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico (mancata consapevolezza/volontà di trarre in inganno), vizio nella valutazione delle dichiarazioni e in particolare mancata applicazione dell'art. 192 c.p.p. per l'accertamento dell'attendibilità; richiesta di diversa qualificazione giuridica (riclassificazione come art. 316‑ter c.p. e assenza del "quid pluris" degli artifici e raggiri richiesti per il 640‑bis); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione del rigetto della sospensione condizionale della pena; e, per Borda, questione relativa alla corretta applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini di prescrizione introdotta durante l'emergenza COVID (art. 83 D.L. 18/2020 e successive modifiche), con riferimento a presunta illegittimità costituzionale e al computo del periodo di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso i ricorsi in quanto non manifestamente infondati e ha ritenuto, però, che i reati siano estinti per intervenuta prescrizione. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "agli effetti penali" (non potendo pronunciarsi in senso più favorevole) sulla base del calcolo dei termini di prescrizione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite circa la disciplina "covid"; in particolare ha osservato che la sospensione applicabile al procedimento in esame era limitata e che la prescrizione si era definitivamente perfezionata prima della data indicata in appello. Le statuizioni civili sono state confermate. Su questioni di merito relative alla valutazione delle prove e alla qualificazione giuridica la Cassazione ha ritenuto precluso un riesame nel merito (vietato re‑weighing delle prove in sede di legittimità) e ha dichiarato manifestamente infondate o assorbite alcune doglianze; ha comunque rilevato carenze motivazionali, segnatamente sulla negazione del beneficio della sospensione condizionale, ma la questione è rimasta priva di effetti pratici per l'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 640‑bis cod. pen.
reato contestato ai ricorrenti (truffa aggravata)
La Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti gli artifici e i raggiri richiesti per la fattispecie; la Cassazione non ha riconsiderato il giudizio di merito ma ha confermato che la valutazione probatoria era adeguatamente motivata
art. 483 cod. pen.
fatti contestati a Baldo (falsità)
I giudici di merito hanno ritenuto provate le condotte; la Cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni
art. 316‑ter cod. pen.
richiesta alternativa di riclassificazione
La difesa aveva chiesto la riclassificazione sostenendo mancanza di "quid pluris"; i giudici di merito hanno però motivato la qualificazione come 640‑bis e la Cassazione non ha riformato tale valutazione
art. 192 cod. proc. pen.
eccepita omessa verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni
La Corte di cassazione ha ricordato che, in sede di legittimità, non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove volto a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito; i motivi basati su rinnovata valutazione delle prove risultano inammissibili o manifestamente infondati
art. 83 D.L. 18/2020 (e art. 36 D.L. 23/2020 conv. L. 27/2020)
normativa c.d. "sospensione COVID" dei termini processuali
La Cassazione ha applicato l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (sent. n.278/2020 e n.140/2021) e dalle Sezioni Unite: solo determinati periodi di sospensione sono costituzionalmente validi e l'incidenza della sospensione sul termine di prescrizione va calcolata secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla giurisprudenza
art. 159 cod. pen.
disciplina generale delle cause di sospensione della prescrizione
La Corte costituzionale ha ricondotto la sospensione "covid" tra le cause generali di sospensione previste dall'art.159, compatibilmente con i limiti costituzionali
art. 2 cod. pen.
principio di legalità e non retroattività della legge penale più sfavorevole
Richiamato nel contesto della compatibilità della normativa emergenziale con il principio di irretroattività; la Corte costituzionale ha ritenuto applicabili alcune disposizioni sul presupposto che non violino tale principio
art. 606 cod. proc. pen.
limiti della cognizione della Cassazione (lett. e))
La Cassazione ha ricordato che non è consentito riesaminare nel merito la valutazione delle prove; il controllo di legittimità riguarda la completezza e la logicità della motivazione dei giudici di merito
Corte Costituzionale, sent. n. 278/2020 e n. 140/2021
indicazioni sulla legittimità e sui limiti della sospensione "covid"
La giurisprudenza costituzionale ha dichiarato in parte la legittimità e in parte l'illegittimità delle differenti forme di sospensione previste nei decreti‑legge, con conseguente impatto sul computo dei termini di prescrizione
Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. U. n. 32/2000 e altre)
richiamate nel testo per principio di estinzione della pena per prescrizione
Richiami dottrinali/giurisprudenziali usati per motivare l'annullamento senza rinvio per prescrizione
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è già definitivamente perfezionata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio soltanto agli effetti penali; ciò non sempre incide sulle statuizioni civili che possono rimanere confermate
- Le questioni sulla corretta applicazione delle sospensioni dei termini disposte durante l'emergenza COVID vanno verificate alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite: non tutte le ipotesi di sospensione sono state ritenute costituzionalmente legittime e il calcolo deve rispettare quei limiti
- In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento nel merito delle prove ("re‑weighing"); i motivi che in sostanza chiedono la riconsiderazione dell'attendibilità delle prove sono inammissibili o, se riammessi, spesso dichiarati manifestamente infondati salvo vizi formali della motivazione
- Le doglianze basate sull'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni non sono efficaci in Cassazione se mirano a rimodulare la valutazione probatoria già compiuta dai giudici di merito
- La negazione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) richiede una motivazione prognostica concreta e non apodittica; una decisione che si limiti a esprimere giudizi generici sulla "pericolosità" può essere censurata
- Quando si contesta la qualificazione giuridica (es. 640‑bis vs 316‑ter), è essenziale dimostrare l'assenza del "quid pluris" (artifici/raggiri) in modo che i giudici di merito non possano ritenere la fattispecie sussistente con motivazione congrua
- In presenza di questioni costituzionali o di pronunce delle Sezioni Unite su temi processuali nuovi, il corretto computo dei termini processuali e della prescrizione può risultare decisivo: conviene sollevare e documentare puntualmente questi profili in sede di merito e, se necessario, in Cassazione
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