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Sentenza

Sentenza n. 1160/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento in data 24 settembre 2025, prot. 280261, notificato in data 14 ottobre 2025 con il quale la Motorizzazione civile ha disposto la sospensione della patente di guida del ricorrente n. -OMISSIS- categ. B, rilasciata il 4 dicembre 2024

Giustizia amministrativa202515530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Motorizzazione civile di sospensione della patente di guida per accertata inidoneità psicofisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (motorizzazione civile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 settembre 2025 con cui la Motorizzazione civile ha disposto la sospensione della patente, chiedendone l’annullamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, del d.lgs. 285/1992, dell’art. 320 del d.P.R. 495/1992 e delle linee guida, sostenendo l’inattendibilità degli esiti degli accertamenti del Dipartimento di Biomedicina dell’Università di Roma Tor Vergata. Con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi normativi, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, contestando nuovamente l’attendibilità degli accertamenti tossicologici. Con il terzo motivo ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per la sospensione e la violazione del principio di proporzionalità. Il provvedimento impugnato si fondava sulla comunicazione della Commissione Medica Locale di Roma, che aveva accertato l’inidoneità del ricorrente alla guida. Il ricorrente non aveva tuttavia impugnato tale atto, limitandosi a contestare il provvedimento della Motorizzazione e il verbale del Dipartimento universitario.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., trattandosi di controversia portata in camera di consiglio per la domanda cautelare, con contraddittorio e istruttoria ritenuti completi e previa audizione delle parti. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano la procedura di accertamento medico e la validità delle risultanze tecnico-analitiche, ma non era stata impugnata la nota della Commissione Medica Locale di Roma, atto presupposto che aveva espresso il giudizio di inidoneità psicofisica. La Motorizzazione, infatti, si limita a recepire il giudizio della Commissione medica competente, vincolante per l’amministrazione dei trasporti e costituente presupposto della sospensione. Il laboratorio universitario svolge soltanto l’analisi della presenza di sostanze illecite nei campioni biologici, mentre l’interpretazione complessiva dei risultati e il giudizio di idoneità spettano alla Commissione Medica Locale, sulla base anche di ulteriori esami e visite. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il generico riferimento agli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera menzione di un atto nel corpo del ricorso, non equivale alla sua impugnazione, che deve risultare inequivocabilmente dal petitum ed essere accompagnata da censure specificamente riferite all’atto. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: il provvedimento di sospensione della patente adottato per accertata inidoneità psicofisica non ha natura sanzionatoria, sicché non è applicabile il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi e infondato quanto al terzo. Le spese sono state compensate per la natura prevalentemente processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dalla notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti psicofisici per la guida; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 129, comma 2, d.lgs. 285/1992

    La sospensione della patente da parte della Motorizzazione consegue al giudizio di inidoneità psicofisica comunicato dalla Commissione Medica Locale; il provvedimento della Motorizzazione è qualificato come atto dovuto e vincolato.

  • art. 320 d.P.R. 495/1992

    Richiamato quale disposizione attuativa degli accertamenti di idoneità psicofisica; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la Motorizzazione civile dispone la sospensione della patente sulla base del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla Commissione Medica Locale competente, il provvedimento della Motorizzazione costituisce atto dovuto e vincolato; le contestazioni relative agli accertamenti medici e alla loro valutazione devono essere rivolte anche contro il giudizio della Commissione, quale atto presupposto.
  • La mera indicazione, nell’epigrafe o nel corpo del ricorso, di atti presupposti, connessi o conseguenti non determina la loro impugnazione: ciascun atto deve essere inequivocabilmente compreso nel petitum e deve essere oggetto di censure specificamente riferite al suo contenuto.
  • Il laboratorio incaricato degli esami tossicologici svolge una funzione tecnico-analitica, mentre la valutazione complessiva dei risultati e il giudizio di idoneità psicofisica alla guida spettano alla Commissione Medica Locale competente, che può fondarsi anche su ulteriori esami specialistici e visite mediche.
  • La sospensione della patente disposta per accertata inidoneità psicofisica ha natura cautelare o preventiva e non sanzionatoria; pertanto, il principio di proporzionalità proprio delle sanzioni amministrative non è applicabile a tale provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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