Sentenza n. 2008/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il soddisfacimento della pretesa. Ha posto le spese a carico del Ministero, ritenuto parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto; ne ha disposto la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2172/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, euro 2.000,00 quale contributo per la formazione. Prima dell’udienza camerale, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando che la pretesa era stata soddisfatta.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Sussistono di conseguenza i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.
Il soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115 del 2002).
Il TAR pone a carico del Ministero, oltre alle spese liquidate e agli accessori, l’onere del contributo unificato se dovuto nel giudizio.
art. 26 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli dichiaratisi antistatari ai sensi di legge (art. 26 del c.p.a. e art. 93 del c.p.c.).
La sentenza dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli dichiaratisi antistatari ai sensi di legge (art. 26 del c.p.a. e art. 93 del c.p.c.).
La distrazione delle spese è disposta a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale viene integralmente soddisfatta durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
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