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Ordinanza

Ordinanza n. 5274/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento n. “102670/2024” del 13.02.2025 (notificato, a mani, in data 19.02.2025) avente ad oggetto il diniego del visto adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi; - della comunicazione di preavviso di rigetto della richiesta di visto per lavoro subordinato, allo stato non conosciuta, ove adottata; - del provvedimento di revoca, allo stato non conosciuto, ove adottato; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, allo stato non conosciuto, ove adottata; - della comunicazione ex art. 22 co.5 del d.lgs. 286/1998 – quinquies trasmessa al Caf, ove di interesse per il presente ricorso; - nonché, ove di interesse, di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202505369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi e revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Emilia

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi, nonché il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Emilia, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale. La questione ha riguardato il rapporto tra il diniego del visto, quale atto conseguenziale adottato dall'autorità diplomatico-consolare, e la revoca del nulla osta, quale atto presupposto adottato dall'amministrazione territorialmente riferibile a Reggio Emilia. Il ricorrente aveva inoltre impugnato, ove esistenti e di interesse, il preavviso di rigetto, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la comunicazione prevista dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, competente per il provvedimento di revoca del nulla osta adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Emilia. Il diniego del visto è stato ritenuto connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta, poiché entrambi gli atti si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo di soggiorno. L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. è stato ritenuto non direttamente applicabile, poiché presuppone un atto a monte non immediatamente lesivo, mentre la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva e, pertanto, l'interesse a ricorrere sorgeva già con la sua adozione. La competenza del TAR Emilia-Romagna è stata individuata mediante il principio generale di concentrazione delle cause connesse e del simultaneus processus, in applicazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 31 c.p.c., anche in funzione dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate, non essendovi stata pronuncia sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile; la disposizione non contiene tuttavia una disciplina specifica del mutamento di competenza per ragioni di connessione.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La norma disciplina l'impugnazione cumulativa dell'atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile; non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente l'applicazione, in materia di competenza per connessione, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda accessoria può essere trattata dal giudice competente per la domanda principale, consentendo la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 32 c.p.a.

    La possibilità di cumulare domande davanti allo stesso giudice conferma il principio della concentrazione processuale.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale costituisce una ragione giustificativa della concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la trattazione unitaria delle controversie connesse.

Massime di principio

  • Quando un diniego di visto è conseguenziale alla revoca o al diniego di un nulla osta al lavoro adottato da uno Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente individuato, le controversie sui due atti, inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria, devono essere concentrate davanti al TAR competente per l'atto relativo al nulla osta, anche se gli atti sono adottati da autorità diverse.
  • L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. opera per l'impugnazione congiunta di un atto conseguenziale immediatamente lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile; non disciplina, invece, i casi in cui l'atto presupposto produca autonomamente e immediatamente una lesione.
  • In assenza di una disciplina specifica del codice del processo amministrativo sul mutamento della competenza territoriale per connessione, il principio del simultaneus processus consente di concentrare le cause connesse davanti a un unico giudice, applicando in quanto compatibile l'art. 31 c.p.c. tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a.
  • La concentrazione delle controversie connesse davanti a un unico giudice è funzionale ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo e trova ulteriore conferma nella possibilità di cumulo delle domande prevista dall'art. 32 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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