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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12931/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto già condannato ha presentato al giudice dell'esecuzione istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze emesse dal Tribunale di Trani e dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta; contro l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., ma limitatamente a due delle sentenze richiamate nell'istanza. La censura sosteneva, in sostanza, che la continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuta anche con riferimento a quelle decisioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse stata già esaminata dal giudice dell'esecuzione con una approfondita valutazione dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, e che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione del merito di tale apprezzamento fattuale, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma invocata per sostenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle diverse sentenze.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata a fondamento della richiesta al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra reati già giudicati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito su accertamenti di fatto già compiuti dal giudice dell'esecuzione, se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione logica e completa.
  • L'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis può essere rigettata quando l'esame comparativo dei fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive non consenta di ravvisare il medesimo disegno criminoso; tale apprezzamento, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
  • La deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente a superare l'inammissibilità del ricorso quando, nella sostanza, la doglianza mira a contestare la ricostruzione fattuale e non l'interpretazione della norma applicata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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