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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1141

Regolamento (UE) 2023/1141 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge quattro domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione, tenuto conto dei pareri scientifici dell'EFSA, conclude che le prove fornite non sono sufficienti per dimostrare i rapporti di causa-effetto richiesti. Di conseguenza, le indicazioni non vengono inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione.

Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a specifici ingredienti e prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle indicazioni sulla salute elencate nell'allegato, presentate nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Riguarda operatori del settore alimentare che hanno chiesto l'autorizzazione di specifiche claim su beta-glucani di avena/orzo, Affron®, estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP e oligofruttosio di cicoria Frutalose®. Ha efficacia generale nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce autorizzazioni, ma solo un diniego di inclusione nell'elenco UE delle indicazioni consentite.

Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute

Il regolamento (UE) 2023/1141 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La Commissione, sulla base dei pareri scientifici dell'EFSA e ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento del 2006, decide di non autorizzare una serie di claim relativi a specifici ingredienti e alimenti.

Contesto normativo e ruolo dell'EFSA

Il sistema del regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede che le indicazioni sulla salute siano vietate salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell'elenco UE delle indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente, che le trasmette all'EFSA; quest'ultima informa gli Stati membri e la Commissione e rende un parere scientifico. La Commissione tiene conto di tale parere nel decidere sull'autorizzazione.

Domande esaminate e motivi del rigetto

Il provvedimento riguarda quattro domande presentate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006:

  • beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo, incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione, con claim sulla riduzione dell'aumento della glicemia dopo il pasto;
  • Affron®, estratto acquoso di zafferano, con claim sul mantenimento di un umore sano riducendo caratteristiche negative di sentimenti depressivi e ansiosi;
  • estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP, con claim sul mantenimento di una pressione sanguigna sana;
  • oligofruttosio di cicoria Frutalose®, con claim sulla regolarità delle funzioni intestinali, anche in tre formulazioni alternative.

Nei considerando, la Commissione riporta che l'EFSA ha ritenuto insufficienti le prove scientifiche presentate. Per i beta-glucani, l'effetto sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali è considerato consolidato, ma non è stato dimostrato alle dosi e nelle condizioni d'uso specificamente richieste. Per Affron®, MegaNatural®-BP e Frutalose®, invece, l'EFSA non ha ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra consumo del prodotto e l'effetto salutistico rivendicato.

Effetti giuridici

L'articolo 1 stabilisce che le indicazioni elencate nell'allegato non sono incluse nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Ne deriva che tali claim non possono essere utilizzati come indicazioni autorizzate nel mercato UE secondo il regime del regolamento del 2006.

Decorrenza e portata applicativa

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Diniego di autorizzazione delle indicazioni

L'articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell'allegato non sono incluse nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Indicazioni respinte e relative basi scientifiche

L'allegato elenca quattro indicazioni respinte ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5: beta-glucani di avena/orzo in cereali da prima colazione pronti al consumo prodotti tramite cottura a pressione, con claim sulla riduzione dell'aumento della glicemia; Affron® con claim sul mantenimento di un umore sano; estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP con claim sul mantenimento di una pressione sanguigna sana; oligofruttosio di cicoria Frutalose® con claim sulla regolarità delle funzioni intestinali. Per ciascuna domanda è indicato il relativo numero EFSA.

Motivazione fondata sui pareri EFSA

Nei considerando si precisa che l'EFSA ha concluso, per tutte le indicazioni esaminate, che le prove presentate non sono sufficienti per stabilire il rapporto di causa-effetto richiesto dal regolamento (CE) n. 1924/2006. In particolare, per i beta-glucani l'Autorità ha riconosciuto l'effetto consolidato, ma non alle dosi e condizioni d'uso richieste; per Affron®, MegaNatural®-BP e Frutalose® ha escluso la dimostrazione scientifica del claim proposto.

Procedura e osservazioni del richiedente

Il regolamento richiama che le domande erano state presentate da Nestlé SA, Pharmactive Biotech Products, S.L., Praline i Cokolada j.d.o.o. e Sensus B.V. (Royal Cosun) all'autorità nazionale competente, poi trasmesse all'EFSA. È inoltre ricordato che, per la domanda Nestlé, la Commissione ha preso in considerazione le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichette e indicazioni sui prodotti alimentarisalute pubblicamercato internovalutazione scientifica efsa

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