Sentenza n. 1428/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1891/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto al ricorrente euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1891/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e dei difensori, e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa faceva riferimento genericamente a un ricorso per ottemperanza a un giudicato civile relativo al bonus carta del docente, da proporre davanti al competente TAR, ma non indicava né la sede del TAR né gli estremi identificativi della sentenza civile. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Secondo il Collegio, la procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli elementi utili a identificare la controversia. Quando la procura è redatta su foglio separato rispetto al ricorso nativo digitale, la sua successiva copia informatica e il deposito telematico congiunto non suppliscono alla genericità del contenuto, né consentono di considerarla automaticamente apposta in calce al ricorso. L'eccezione prevista per la procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa al caso esaminato, perché la procura separata deve contenere autonomamente elementi sufficienti a dimostrare la volontà della parte di conferire il potere rappresentativo per quella specifica controversia. Il Collegio ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., ritenendo che la procura speciale costituisca requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; il ricorso era stato notificato l'8 novembre 2025, dopo la pubblicazione di tale pronuncia. Il Collegio ha ritenuto non necessario adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili alla sua identificazione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non è applicabile per sanare la mancanza o genericità della procura speciale quando il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La congiunzione telematica della copia informatica della procura separata con il ricorso non elimina l'esigenza che la procura contenga autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra necessariamente la anteriorità o contestualità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è un rimedio eccezionale, ammissibile soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto un indirizzo interpretativo meno prudente tra orientamenti già esistenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulla questione rilevata d'ufficio non opera, secondo la decisione, quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
artt. 22 e 23 c.p.a.
L'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo giustifica la necessità di una procura speciale specifica e correttamente formata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato civile quale fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 99 c.p.a.
La pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata dal TAR è assunta quale precedente nomofilattico sulla necessità che la procura speciale preesista o sia coeva al ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli elementi necessari a identificare la controversia; una procura separata dal ricorso e meramente generica non soddisfa tale requisito.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La trasmissione e il deposito telematico, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura redatta su supporto analogico separato non rendono automaticamente la procura specifica né la trasformano, in presenza di un contenuto generico, in una procura validamente apposta in calce al ricorso.
- La genericità o mancanza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte, pur disponendo di parametri interpretativi già esistenti, abbia scelto l'indirizzo meno prudente; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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