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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 25978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa all’anno 2006 il 12 agosto 2008. L’Amministrazione finanziaria aveva respinto l’istanza ritenendola tardiva. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che il termine di sei mesi previsto per i soggetti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea non fosse decadenziale e che fosse applicabile il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. L’Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il termine semestrale fosse perentorio e che il termine biennale non fosse applicabile in presenza di una disciplina specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che il termine di sei mesi successivi alla fine dell’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile costituisca un termine di decadenza. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate, poiché la pronuncia della Corte di giustizia europea che aveva chiarito la natura decadenziale del termine era intervenuta dopo la decisione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-ter

    Disciplina il rimborso dell’IVA a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri dell’Unione europea e rinvia alle modalità e ai termini stabiliti dalla normativa di attuazione.

  • D.M. 20 maggio 1982, n. 2672, art. 1, comma 2

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro i sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile.

    Il termine semestrale per presentare l’istanza di rimborso è stato interpretato come termine di decadenza: decorso inutilmente tale termine, il diritto al rimborso non può più essere esercitato.

  • Ottava direttiva 79/1072/CEE, art. 7, comma 1, paragrafo 1

    Il termine di sei mesi previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso è un termine di decadenza.

    La Corte di giustizia dell’Unione europea ha valorizzato il tenore letterale della disposizione, ritenendo che il termine sia perentorio e non meramente ordinatorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il termine biennale opera soltanto in assenza di una specifica disciplina normativa del termine per chiedere il rimborso. Non si applica quando, come nel caso esaminato, una norma speciale prevede espressamente un termine decadenziale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato richiamato quale base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando una normativa speciale stabilisce un termine preciso per presentare una domanda di rimborso fiscale, tale termine prevale sui termini generali previsti dalla disciplina processuale tributaria.
  • Il termine di sei mesi per il rimborso dell’IVA richiesto da soggetti non residenti nell’Unione europea, secondo la disciplina applicabile al caso, deve essere considerato decadenziale: la presentazione tardiva comporta la perdita del diritto al rimborso.
  • La natura perentoria di un termine può essere ricavata non solo dalla qualificazione espressa del legislatore, ma anche dal testo della norma, dalla sua finalità e dall’interpretazione vincolante o autorevole della Corte di giustizia dell’Unione europea.
  • Non è possibile sostituire un termine speciale con il termine biennale generale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 quando la materia è già regolata da una disposizione specifica.
  • Per evitare la decadenza, il contribuente non residente deve verificare con particolare attenzione il periodo d’imposta, la data di esigibilità dell’IVA e il termine ultimo previsto dalla disciplina vigente, presentando l’istanza entro tale scadenza.

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