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Ordinanza

Ordinanza n. 527/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale n. 883 del 22/04/2025 avente a oggetto realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani - Tratto B - CUP J61B21007300006 - approvazione degli esiti della conferenza di servizi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023 relativa al progetto definitivo - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 settembre 2025: - della deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 17/06/2025, avente a oggetto: “realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani - tratto b” - cup j61b21007300006 - approvazione del progetto definitivo”, pubblicata a far data dal 24/06/2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 novembre 2025: - della Determinazione n. 1940 del 19/08/2025, avente a oggetto: «Gare Ll. Pp – decisione a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi al p.t. n. 49/2025 “realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani - tratto B” - – appalto conforme alla normativa sui C.A.M. - procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. d del d.lgs. 36/2023 e contestuale approvazione del progetto esecutivo (cod. famiglia 1). cup j61b21007300006 cui l00378210462202500003», trasmessa dal Comune di Lucca il 27/10/2025, - del decreto n. 30 del 19/09/2025 avente a oggetto: «decreto di occupazione d’urgenza e determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio per la realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani – tratto “B”» - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non noti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 aprile 2026: – dell’Ordinanza del Comune di Lucca n. 280 del 05/02/2026 recante “Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di Via dell’Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani – Tratto “B” – occupazione temporanea di aree necessarie all’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001”, notificata al signor Andrea Monteriso in data 11/02/2026 ed al signor Massimo Monteriso in data 24/02/2026, con cui è stata disposta l’occupazione temporanea dei terreni identificati al fg. 112, p.lle 188 e 639 (piazzale pavimentato) e 640 (terreno); – ivi compresa, per quanto occorrer possa, la Determina dirigenziale del Comune di Lucca n. 3345 del 11/12/2025, con cui è stato approvato il “layout di cantiere” e il “cronoprogramma lavori aggiornati”; – di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non noti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Monteriso Andrea il 16/7/2026: – dell’ordinanza del Comune di Lucca n. 1258 del 14/05/2026 recante “Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di Via dell’Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani – Tratto “B” – occupazione temporanea di aree necessarie all’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001”, notificata il 22/05/2025, recante nuove occupazioni temporanee disposte; ivi compreso, per quanto occorrer possa: – l’avviso di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 notificato il 20/04/2026; – la nota del Comune di Lucca prot. 0079404/2026 del 12/05/2026 recante rigetto delle osservazioni dei signori Monteriso sulle nuove occupazioni temporanee; – il verbale del testimoniale di stato del 22/05/2026 redatto dall’Amministrazione “per verificare le condizioni degli edifici esistenti al momento dell’esecuzione delle lavorazioni e fissare dunque lo stato fessurativo attuale dei fabbricati esistenti”; – la nota del DD.LL. ing. Giambelli prot. 0075092/2026 del 05/05/2026, ricevuta dai signori Monteriso tramite raccomandata in data 08/05/2026, recante la “convocazione testimoniale di stato” sugli immobili già oggetto di occupazione; – il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 10/06/2026 con cui il Comune ha eseguito la predetta ordinanza ex art. 49 d.p.r. 327/2001; – nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non noti.

Giustizia amministrativa202501902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, decisione a contrarre, occupazione d'urgenza ed occupazione temporanea delle aree per la realizzazione del nuovo asse suburbano, nonché atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari privati)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti relativi alla progettazione, all'affidamento dei lavori e all'occupazione d'urgenza e temporanea delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e quella di viale Castracani, tratto B. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, ma evidenzia che il giudizio richiede approfondimenti istruttori sulla legittimità delle soluzioni progettuali adottate e già in corso di esecuzione. È stata inoltre contestata l'occupazione temporanea di terreni e di un piazzale pavimentato, unitamente agli atti procedimentali e materiali connessi all'immissione in possesso e alla verifica dello stato degli immobili.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati, confermando il decreto monocratico già adottato. La misura è stata ritenuta necessaria alla luce della verificazione disposta dal Tribunale dopo l'udienza del 23 giugno 2026, finalizzata ad accertare la legittimità delle soluzioni progettuali adottate e in corso di esecuzione. Il giudice ha valorizzato anche lo stato di avanzamento dei lavori e la possibile conclusione degli stessi entro il 20 febbraio 2027: occorre mantenere inalterato lo stato dei luoghi, mettendo contestualmente in sicurezza il cantiere, per evitare il completamento dell'opera prima della conclusione degli accertamenti sulla legittimità e correttezza del progetto. L'udienza di merito, originariamente fissata al 13 maggio 2027, è stata anticipata al 10 febbraio 2027 per circoscrivere gli effetti della sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 38 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento della conferenza di servizi relativa all'approvazione del progetto definitivo, ma l'ordinanza cautelare non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 49 d.P.R. 327/2001

    È richiamato quale fondamento delle ordinanze comunali di occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori; l'ordinanza non ne definisce ulteriormente la portata.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione all'avviso di avvio del procedimento relativo alle nuove occupazioni temporanee, senza una specifica valutazione interpretativa nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando la legittimità delle soluzioni progettuali di un'opera pubblica è oggetto di verificazione disposta dal giudice e i lavori sono in avanzato stato di esecuzione, la tutela cautelare può imporre la sospensione degli atti impugnati per preservare lo stato dei luoghi e impedire il completamento dell'opera prima della conclusione degli accertamenti giudiziali.
  • La possibile conclusione dei lavori entro il cronoprogramma previsto costituisce un elemento idoneo a giustificare l'urgenza della sospensione cautelare, quando il completamento dell'opera potrebbe rendere più difficile o inutile l'accertamento della legittimità del progetto.
  • La sospensione cautelare dei provvedimenti relativi a un cantiere pubblico può essere accompagnata dall'obbligo di mettere in sicurezza il cantiere e dalla fissazione anticipata dell'udienza di merito, così da bilanciare la conservazione dello stato dei luoghi con l'esigenza di definire rapidamente la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeDecreto di esproprio e procedimentoProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilitàContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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