Sentenza del 12/10/2017 n. 4110 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Rinnovo della notifica - Ipotesi - Notifica dell'appello presso il vecchio indirizzo del difensore domiciliatario - Imputabilità al notificante dell'esito negativo della notifica - Sussiste - Ragione - Preventiva verifica dell'effettivo domicilio del difensore - Rileva - Indicazione dell'indirizzo Pec nell'atto introduttivo - Rileva - Rinnovo della notifica - Non ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rinnovazione della notifica dell'atto di appello è stata ritenuta preclusa. L'esito negativo della notifica presso il vecchio indirizzo è stato imputato al notificante, con conseguente mancata prosecuzione valida dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La notifica dell'appello è stata effettuata, quando il termine per impugnare era ormai in scadenza, presso il precedente indirizzo del difensore domiciliatario della controparte. La notifica ha avuto esito negativo. Il notificante avrebbe dovuto verificare preventivamente presso l'Albo professionale l'effettivo domicilio del difensore oppure utilizzare l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo. Poiché l'errore era imputabile al notificante e non a una causa a lui non imputabile, non poteva essere richiesta la rinnovazione della notifica.
Norme richiamate
Art. 164 c.p.c.
La rinnovazione della notificazione può essere ammessa solo nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina processuale, in particolare quando il vizio non sia imputabile alla parte notificante. Non è consentita per rimediare a una notifica eseguita senza la necessaria diligenza, come nel caso di utilizzo di un indirizzo professionale non più attuale verificabile dal notificante.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto processuale è necessario verificare l'attualità dell'indirizzo del difensore destinatario presso l'Albo professionale competente.
- Quando nell'atto introduttivo è indicato un indirizzo PEC utilizzabile per le comunicazioni o notificazioni, il notificante deve valutarne l'impiego, soprattutto se il domicilio fisico risulta incerto o non aggiornato.
- L'esito negativo della notifica non consente automaticamente di rinnovarla: se l'errore dipende dalla negligenza del notificante, la rinnovazione può essere esclusa.
- La diligenza richiesta è particolarmente rigorosa quando il termine per impugnare è prossimo alla scadenza; non è prudente attendere l'ultimo momento per effettuare la notifica.
- Per evitare decadenze, occorre conservare la prova delle verifiche svolte e utilizzare tempestivamente il canale di notificazione più affidabile e aggiornato.
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