Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/10/2023 con cui la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna dell'8/6/2023. Il ricorrente lamenta che i motivi di impugnazione fossero specifici e contestano: (i) la qualificazione della sostanza come destinata allo spaccio anziché per uso personale, avendo rinvenuto 5,4 grammi di cocaina in un involucro nel portafogli e tracce su un piatto; (ii) l'eccessività della pena e la mancata corretta valutazione delle circostanze attenuanti, nonostante dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che l'atto di appello non avesse criticato puntualmente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado: l'appello si era limitato a rimarcare il quantitativo rinvenuto e la presenza di tracce, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dal giudice (sei dosi confezionate, materiale per il confezionamento, custodia in luoghi differenti come abitazione e negozio, precedenti specifici e valutazione del comportamento collaborativo). Anche il motivo proposto in Cassazione è risultato generico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5
Norma sostanziale che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; è il reato contestato al ricorrente e assunto come fondamento della sentenza di primo grado.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato il motivo di ricorso alla luce di tali disposizioni e ha ritenuto che mancasse la specificità richiesta.
codice di procedura penale, art. 581
Richiamata in connessione ai requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare l'assenza di enunciazione e argomentazione specifica delle critiche.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lettera c)
art. 591, comma 1, lett. c)
Riferimento procedurale relativo ai mezzi e modi di impugnazione; è stato richiamato per confermare l'esigenza di un'accurata individuazione delle ragioni di gravame.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017)
Principio consolidato secondo cui l'appello (e il ricorso per cassazione) è inammissibile se non espongono e argomentano criticamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; distinzione tra specificità intrinseca ed estrinseca.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 1770 del 18/12/2012
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sull'obbligo di chiarezza delle ragioni di impugnazione per delimitare l'oggetto del gravame e prevenire impugnazioni generiche.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese e versamento in favore della Cassa delle ammende); applicata per imporre al ricorrente il versamento di Euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla valutazione dell'eventuale "colpa" nella proposizione del ricorso; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa, ma ha comunque applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- I motivi di impugnazione in appello e in cassazione devono essere specifici sia intrinsecamente (testualmente chiari e argomentati) sia estrinsecamente (collegati in modo puntuale alle parti della decisione impugnata).
- Per contestare la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio (anziché per uso personale) occorre affrontare e criticare tutti i passaggi motivazionali del giudice di merito: quantità, confezionamento, suddivisione in dosi, luoghi diversi di custodia, presenza di materiale per il confezionamento e modalità del rinvenimento.
- Per proporre un gravame sulla misura della pena o sulle attenuanti è necessario confrontarsi esplicitamente con le valutazioni del giudice di primo grado (riconoscimento/negazione delle attenuanti, comportamento collaborativo, precedenti specifici), non limitandosi ad affermazioni generiche.
- Motivi generici o meramente assertivi espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità della impugnazione e alle relative conseguenze economiche (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- In fase di redazione del ricorso per Cassazione è essenziale indicare chiaramente quali errori di diritto o quali passaggi motivazionali si intendono censurare e collegare ogni censura alla specifica parte del provvedimento impugnato.
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