Cassazione Penale, Ordinanza n. 10593/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i reati di evasione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto relativo all'art. 495 c.p., sostenendo che il reato dovesse essere ritenuto solo tentato e non consumato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. e all'art. 385 c.p., censurando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata aveva spiegato che la falsa dichiarazione integrava il reato consumato, essendo stata posta in essere per perpetrare il comportamento elusivo e sottrarsi alle responsabilità. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato manifestamente infondato, osservando che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto da argomentazioni logiche e adeguate: brevissimo tempo tra la violazione della misura e l'evasione, modalità della condotta e fatto che l'imputato si fosse recato proprio presso la persona dalla quale avrebbe dovuto stare lontano. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il reato di evasione è stato ritenuto integrato e la valutazione di particolare tenuità è stata esclusa sulla base delle concrete modalità della condotta e del suo immediato sviluppo dopo l'applicazione della misura violata.
art. 495 c.p.
La falsa attestazione sulla propria identità o su qualità personali è stata considerata reato consumato e non tentato; ai fini della consumazione non è richiesto un dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché la condotta presentava profili di allarme e non era di minima offensività.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di falsa attestazione su identità o qualità personali, la consumazione si ha quando la condotta mendace è idonea e funzionale al conseguimento del fine elusivo perseguito; non è necessario un dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della falsità.
- La doglianza che contesti la consumazione del reato deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza pertinente; una censura generica è inammissibile e comunque infondata se non si misura con le ragioni decisive della decisione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta denota un apprezzabile disvalore concreto, valutabile anche in base alla rapidità con cui segue alla violazione della misura, alle modalità esecutive e alla reiterazione o specificità dell'offesa rispetto al bene tutelato.
- La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente se valorizza elementi concreti e logicamente coerenti che escludano la minima offensività; la Corte di cassazione non interviene quando il giudice di merito abbia fornito una giustificazione adeguata e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →