Cassazione Penale, Sentenza n. 15099/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro. Concetto Trovato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella conferma della sua responsabilità per il delitto di tentata estorsione (capo G), sostenendo che la sentenza non avrebbe valutato compiutamente elementi favorevoli quali il contratto di lavoro tra la persona offesa e le dichiarazioni rese da Rosario Ferraiulo in sede di indagini difensive; ha chiesto la rinnovazione delle prove dichiarative e una motivazione rafforzata. Vincenzo Giampà ha censurato la pronuncia sul piano della prescrizione del reato di usura (capo C), sostenendo che il reato si sarebbe prescritto in febbraio 2018, e ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'applicazione di una pena base elevata e l'aumento per continuazione senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Trovato la Corte ha ritenuto che il ricorso sollecitasse una rivalutazione alternativa delle prove di merito e non abbia indicato alcuna contraddizione logica o vizio di motivazione tale da giustificare cassazione; la motivazione di merito era completa e congruente nel ritenere sussistente il tentativo di estorsione alla luce delle dichiarazioni convergenti della persona offesa, della moglie e della figlia e delle circostanze del fatto. Per Giampà il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato: i fatti si sono protratti fino a giugno 2006 e, per effetto della legge n.251/2005 entrata in vigore l'8 dicembre 2005, i termini di prescrizione sono stati ampliati; inoltre, il reato di usura è stato qualificato come reato a condotta frazionata/consumazione prolungata, per cui la prescrizione si computa dall'ultimo atto. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto aspecifico. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi della norma che disciplina la trattazione scritta; la Corte richiama l'applicabilità della procedura straordinaria prevista dal decreto convertito
legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005
La legge ha ampliato i termini di prescrizione; per reati commessi in parte dopo l'entrata in vigore la decorrenza dei termini va calcolata alla luce delle nuove disposizioni, con possibile allungamento dei termini stesso
Prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicato per irrogare le sanzioni pecuniarie
giurisprudenza consolidata (Sez. II, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi)
Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 (citata nel testo)
Principio secondo cui il delitto di usura è reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, per cui i pagamenti o comportamenti esecutivi del patto usurario segnano il momento consumativo del reato da cui calcolare la prescrizione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rianalisi dei fatti e della valutazione della credibilità delle fonti: censure che si limitano a prospettare una diversa valutazione delle prove di merito sono inammissibili se la motivazione di merito è completa e coerente
- Nei reati di natura continuata o a consumazione prolungata (es. usura) il termine di prescrizione si computa dall'ultimo comportamento integrante il reato; pertanto le norme che modificano i termini di prescrizione incidono quando i fatti si protraggono oltre l'entrata in vigore
- La valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un chiaro vizio di motivazione o contraddittorietà logica
- Per ottenere la rinnovazione del dibattimento o una motivazione rafforzata in sede di impugnazione è necessario dimostrare un 'ribaltamento' sostanziale dei fatti o la sussistenza di vizi formali/di legge che rendano la decisione invalida; mere richieste di acquisizione ex novo delle prove non sono sufficiente
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o contraddittoria; censure apodittiche sull'entità della pena sono aspecifiche
- Quando si eccepisce la prescrizione bisogna calcolare i termini conformemente alla normativa vigente al momento dell'ultimo atto consumativo del reato e motivare tale calcolo in modo preciso e non generico
- Le questioni probatorie che implichino la valutazione di maggior attendibilità di alcune dichiarazioni rispetto ad altre devono essere confezionate come censure di diritto (es. violazione dell'onere motivazionale) per essere ammissibili in Cassazione
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