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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17776/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato, nei confronti dello Zadir, l'assoluzione pronunciata in primo grado trasformandola in condanna sulla base della chiamata di correità resa dal coimputato Vafancevif e di riscontri ritenuti esterni alle sue dichiarazioni, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'art. 603 comma 3-bis cpp. Zadir deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver ribaltato l'esito assolutorio senza riesaminare direttamente le prove dichiarative decisive, e per aver fondato la condanna sulla sola presenza sul luogo e sulle dichiarazioni del chiamante in correità. Guzun deduce vizio di motivazione per insufficiente spiegazione del dolo nel reato di favoreggiamento personale e per aver escluso la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., poiché la Corte ha valutato ex post la prevedibilità del coinvolgimento nelle indagini invece di verificare se al momento delle dichiarazioni il Guzun poteva ragionevolmente temere un danno alla libertà o all'onore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Zadir sul primo motivo: ha affermato che l'art. 603 comma 3-bis cpp impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello del pubblico ministero contro una proscioglimento riguarda la valutazione della prova dichiarativa e quando il giudice d'appello adotta una valutazione complessiva differente rispetto al primo grado. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha esaminato direttamente e contraddittoriamente l'attendibilità del chiamante in correità e ha utilizzato testi e riscontri non valutati in primo grado senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative; per tali ragioni la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna che dovrà rinnovare l'istruttoria dibattimentale sulle componenti dichiarative decisive. Analogamente il ricorso di Guzun è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte di merito perché ha valutato la sussistenza della scriminante di cui all'art. 384 cod. pen. con argomentazioni ex post e contraddittorie, attribuendo al Guzun una capacità di previsione degli sviluppi investigativi che non poteva avere; anche su questo punto la sentenza è stata annullata con rinvio affinché, in sede di nuovo giudizio, si verifichi se al momento delle dichiarazioni il Guzun potesse ragionevolmente temere un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore e se ricorra il dolo nel favoreggiamento personale. In sintesi: annullamento con rinvio per entrambi i ricorrenti per le questioni indicate; non vi è stata una conferma definitiva delle condanne impugnate.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento concerne la valutazione della prova dichiarativa; il concetto è ampio e include non solo l'attendibilità ma ogni diversa interpretazione delle risultanze dichiarative

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    consente la censura per violazione di legge e per vizio di motivazione avverso le decisioni di merito, usata per contestare la valutazione delle prove dichiarative e omissioni motivazionali

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    norma di riferimento sul giudizio di merito e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio impiegata nel controllo sulla congruità della motivazione della condanna

  • art. 384, cod. pen.

    prevede la causa di esclusione della punibilità per chi ha agito per necessità di salvare sé o un prossimo da grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore; la Corte ha richiamato che la valutazione deve essere temporale al momento della condotta e non operata ex post

  • art. 238-bis, cod. proc. pen.

    uso procedurale per acquisire in appello la sentenza irrevocabile del coimputato come elemento nuovo, ma la sua utilizzazione non esime il giudice di appello dall'obbligo di rinnovare le prove dichiarative se la diversa valutazione interessa la prova dichiarativa

  • art. 130, cod. proc. pen.

    richiamato per la questione dell'integrazione del dispositivo, ma la Corte ha censurato omissioni nella pronuncia sulle statuizioni civili nel dispositivo

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità e Corte EDU

    sentenza Dan c. Moldavia; Sez. U. (Dasgupta, Patalano, Pavan) e altre pronunce di legittimità citate

    richiamate a supporto del principio che l'eventuale riesame di prove dichiarative deve rispettare il contraddittorio e che una diversa valutazione in appello impone la rinnovazione dell'istruttoria per garantire un equo processo

Massime di principio

  • Se in appello il pubblico ministero impugna una proscioglimento e la decisione di secondo grado cambia la valutazione della prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello è in genere tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis cpp per rispettare il diritto al contraddittorio
  • La nozione di 'diversa valutazione della prova dichiarativa' è più ampia della sola valutazione dell'attendibilità intrinseca e comprende ogni diversa interpretazione delle risultanze dichiarative e dei loro riscontri
  • Non è ammesso valutare la legittimità della condotta di favoreggiamento personale (e l'eventuale causa di esclusione della punibilità) facendo affidamento su elementi acquisiti dopo le dichiarazioni del favoreggiatore; la verifica deve considerare ciò che era conoscibile e ragionevolmente prevedibile per l'agente al momento della condotta
  • Quando la sentenza di appello utilizza riscontri dichiarativi nuovi rispetto al primo grado, occorre esaminare direttamente l'attendibilità dei testi nuovi attraverso la rinnovazione dell'istruttoria, non ci si può limitare a un controllo formale
  • Nel giudizio di Cassazione le omissioni motivazionali rilevanti che incidono sulla regolarità del contraddittorio e sulla correttezza dell'istruttoria possono determinare l'annullamento con rinvio perché la prova dichiarativa richiede il confronto diretto e pubblico
  • Non si possono attribuire competenze procedurali o prevedibilità degli sviluppi investigativi a persone coinvolte (soprattutto stranieri) in assenza di elementi che dimostrino che esse potessero ragionevolmente prevedere tali sviluppi

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