Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 407 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Confideiussione - Applicazione dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta di registro a un unico decreto ingiuntivo nel quale erano enunciate più fideiussioni, prestate con atti separati da diversi garanti, a favore del medesimo debitore e a garanzia dello stesso debito. Il punto controverso era stabilire se l'imposta proporzionale dovesse essere applicata a ciascuna fideiussione oppure soltanto a una di esse, applicando l'imposta fissa alle altre. La regola è stata ritenuta applicabile anche quando le garanzie non sono state prestate contestualmente e i garanti non erano consapevoli di garantire il medesimo debito.

La decisione

È stato stabilito che, in presenza di un unico decreto ingiuntivo che enuncia più fideiussioni relative allo stesso debito, l'imposta di registro proporzionale si applica a una sola prestazione di garanzia. Le ulteriori fideiussioni, pur risultando da atti distinti e anche se non contestuali, scontano invece l'imposta di registro in misura fissa. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole a evitare una duplicazione dell'imposizione proporzionale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La disciplina dell'imposta di registro è interpretata nel senso che, quando più garanzie sono riferite allo stesso debito e risultano enunciate in un unico decreto ingiuntivo, l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta; per le ulteriori garanzie si applica l'imposta fissa.

Massime di principio

  • Quando un unico provvedimento giudiziario enuncia più fideiussioni prestate a garanzia del medesimo debito, non dovrebbe applicarsi tante volte l'imposta proporzionale quante sono le garanzie.
  • La pluralità di atti separati o la non contestualità delle fideiussioni non comporta automaticamente una distinta imposizione proporzionale, se le garanzie svolgono la stessa funzione rispetto allo stesso debito.
  • Ai fini dell'imposta di registro, è rilevante il collegamento sostanziale tra le garanzie e il medesimo rapporto obbligatorio, non soltanto il numero degli atti o la consapevolezza dei garanti.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto del decreto ingiuntivo, l'identità del debito garantito e il rapporto funzionale tra le fideiussioni, distinguendo la prima garanzia soggetta a imposta proporzionale dalle ulteriori garanzie soggette a imposta fissa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.