Sentenza del 14/07/2017 n. 407 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Confideiussione - Applicazione dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta di registro a un unico decreto ingiuntivo nel quale erano enunciate più fideiussioni, prestate con atti separati da diversi garanti, a favore del medesimo debitore e a garanzia dello stesso debito. Il punto controverso era stabilire se l'imposta proporzionale dovesse essere applicata a ciascuna fideiussione oppure soltanto a una di esse, applicando l'imposta fissa alle altre. La regola è stata ritenuta applicabile anche quando le garanzie non sono state prestate contestualmente e i garanti non erano consapevoli di garantire il medesimo debito.
La decisione
È stato stabilito che, in presenza di un unico decreto ingiuntivo che enuncia più fideiussioni relative allo stesso debito, l'imposta di registro proporzionale si applica a una sola prestazione di garanzia. Le ulteriori fideiussioni, pur risultando da atti distinti e anche se non contestuali, scontano invece l'imposta di registro in misura fissa. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole a evitare una duplicazione dell'imposizione proporzionale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La disciplina dell'imposta di registro è interpretata nel senso che, quando più garanzie sono riferite allo stesso debito e risultano enunciate in un unico decreto ingiuntivo, l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta; per le ulteriori garanzie si applica l'imposta fissa.
Massime di principio
- Quando un unico provvedimento giudiziario enuncia più fideiussioni prestate a garanzia del medesimo debito, non dovrebbe applicarsi tante volte l'imposta proporzionale quante sono le garanzie.
- La pluralità di atti separati o la non contestualità delle fideiussioni non comporta automaticamente una distinta imposizione proporzionale, se le garanzie svolgono la stessa funzione rispetto allo stesso debito.
- Ai fini dell'imposta di registro, è rilevante il collegamento sostanziale tra le garanzie e il medesimo rapporto obbligatorio, non soltanto il numero degli atti o la consapevolezza dei garanti.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto del decreto ingiuntivo, l'identità del debito garantito e il rapporto funzionale tra le fideiussioni, distinguendo la prima garanzia soggetta a imposta proporzionale dalle ulteriori garanzie soggette a imposta fissa.
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