Sentenza n. 10/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 215/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 637/2024 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 215/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione all'obbligo sostanziale, limitandosi a corrispondere le spese legali liquidate nella sentenza. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata validamente notificata al Ministero il 24 aprile 2025, era passata in giudicato e non risultava eseguita; inoltre, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e dalla sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione statale non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo all'ulteriore persistente inadempimento dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso quando l'insufficienza dei fondi impedisca l'immediata esecuzione dell'obbligo pecuniario.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'incarico è conferito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente; la loro liquidazione può essere ridotta quando il contenzioso sia seriale e l'attività difensiva presenti un elevato grado di ripetitività e standardizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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