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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente redditi di capitale e redditi diversi non dichiarati, derivanti da attività finanziarie detenute all'estero in un Paese a fiscalità privilegiata, formalmente veicolate tramite una polizza assicurativa. Il contribuente, poi deceduto, aveva impugnato l'atto e l'erede aveva proseguito il giudizio, deducendo tra l'altro la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per asserita inapplicabilità retroattiva delle previsioni dell'art. 12 del d.l. n. 79 del 2008. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Amministrazione ha proposto tre motivi di ricorso avverso la sentenza regionale; tuttavia, nelle more, ha comunicato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 79 del 2008

    La questione sostanziale originaria riguardava la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo e la natura non procedimentale, quindi non retroattiva, della disciplina invocata dal contribuente; la Corte però non ha deciso nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022

    La presentazione di una regolare istanza di definizione agevolata ha determinato la richiesta di estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197 del 2022

    Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso; la norma ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la cui applicabilità è stata esclusa nel caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia, quando regolarmente perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, precludendo l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, non consente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente.
  • Le disposizioni che prevedono aggravamenti economici o effetti sanzionatori processuali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
  • Quando la controversia sia definita in via agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge sulla definizione, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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