Cassazione Penale, Sentenza n. 51666/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di riciclaggio relativamente a quattro quadricicli. Le censure principali erano: omissione di acquisizione di prove documentali sopravvenute richieste in appello, carenza e contraddittorietà della motivazione, inesistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato (sostenendo che le operazioni di alterazione dei veicoli erano già compiute e quindi non riconducibili all'operatore), possibile riqualificazione in ricettazione, assenza del dovere di controllo a carico dell'operatore professionale in quanto il controllo sarebbe spettato agli uffici della Motorizzazione, e mancato rilievo dell'assoluzione per vicende analoghe riguardo a un coimputato. Con un secondo motivo chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la revisione del trattamento sanzionatorio per modesta capacità a delinquere, assenza di precedenti, occasionalità e minima offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non decisive le prove indicate come sopravvenute perché il quadro probatorio già appariva significativo: uso di certificati di idoneità tecnica non più rilasciabili dopo il 14 luglio 2006 (alcuni con data successiva o privi di data, o disconosciuti dall'ente emittente) e scelta della procedura informatica per immatricolare i veicoli come nuovi, elementi che costituivano indici di consapevolezza circa la provenienza illecita. La Corte ha inoltre precisato che le operazioni compiute dall'agenzia (rilascio di carte di circolazione e targhe, uso di procedure incongrue) rientrano nelle "altre operazioni" idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e non sono neutralizzate dal fatto che i dati identificativi fossero stati già alterati. Il motivo relativo alle attenuanti è stato ritenuto generico e reiterativo; la Corte territoriale aveva valutato irrilevanti o non provati gli elementi favorevoli prospettati dal ricorrente e aveva invece rilevato la ripetizione e la somiglianza delle condotte come indice di collegamento con un ambito commerciale organizzato. Conseguentemente la Cassazione ha confermato la posizione di merito (condanna), ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La condotta contestata è stata inquadrata come riciclaggio; la Corte ha ritenuto che le operazioni amministrative di immatricolazione e l'emissione di documenti falsi costituiscano "altre operazioni" idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita dei beni
art. 648 c.p.
Richiamata quale norma collegata (ricettazione) per valutare la possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte esclude la riqualificazione in ricettazione perché le condotte dell'operatore hanno contribuito attivamente a rendere efficace la circolazione giuridica dei beni illeciti
artt. 42, 47 c.p.
Richiamati in relazione alla responsabilità penale e alla partecipazione soggettiva; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e la diligenza professionale richiesta all'operatore
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti riconosciute in sede di merito; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non provata
art. 133 c.p.
Disposizione sulla determinazione della pena; la richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta infondata viste le circostanze valutate in fatto dalla Corte territoriale
artt. 192, 495, 603 c.p.p.
Richiamati in relazione ai mezzi di prova, motivazione e riproposizione di questioni in appello; la Corte ha ritenuto che la presunta prova sopravvenuta non fosse stata adeguatamente documentata come tale e quindi non idonea a sovvertire il convincimento formato
art. 97 C.d.S. e d.m. 15/5/2006
Il d.m. e la normativa amministrativa successiva hanno stabilito che, dal 14 luglio 2006, non potevano più essere rilasciati certificati di idoneità tecnica per ciclomotori/quadricicli e che l'unico documento valido era il certificato di omologazione; l'uso di certificati con data successiva o privi di riscontro ha costituito elemento sospetto e indizio di consapevolezza della illiceità
Circolare ministeriale n. 14085/RU del 03/07/2006
Il nuovo sistema di targatura entra in vigore il 14 luglio 2006; pertanto, a decorrere dalla medesima data non si renderà più possibile il rilascio di nuovi contrassegni di identificazione né di nuovi certificati di idoneità tecnica e gli Uffici in indirizzo provvederanno a distruggere le eventuali giacenze.
La circolare chiarisce l'efficacia temporale della modifica regolamentare: i certificati di idoneità successivi al 14/7/2006 sono anomali e probatoriamente significativi
art. 616 c.p.p.
Norma che permette la condanna per lite temeraria o per colpa nella proposizione del ricorso; applicata per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in relazione alla statuizione di condanna pecuniaria per colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando una modifica regolamentare abolisce un documento (es. certificato di idoneità tecnica), l'utilizzo di quel documento in epoca successiva, o la sua presentazione con data anomala o mancante, costituisce indice probatorio significativo di consapevolezza circa la provenienza illecita del bene.
- Le attività amministrative svolte da un professionista (es. inoltro di pratiche di immatricolazione, rilascio di carte di circolazione e targhe) che rendono coerente la documentazione con dati identificativi alterati possono integrare le "altre operazioni" previste dall'art. 648-bis c.p. e concorrere nella configurazione del reato di riciclaggio, anche se l'alterazione materiale dei numeri identificativi era stata effettuata da terzi.
- In sede di impugnazione, le prove indicate come sopravvenute devono essere adeguatamente documentate come effettivamente non reperibili in precedenza; altrimenti la loro rilevanza puo' essere ritenuta marginale rispetto a indici gia' acquisiti.
- Il professionista incaricato di pratiche amministrative è tenuto a un grado di diligenza coerente con la natura dell'attività: anomalie evidenti nella documentazione richiedono verifiche ulteriori; l'assenza di un controllo amministrativo degli uffici non esclude automaticamente la responsabilità del professionista quando questi compie atti che agevolano la circolazione di beni illeciti.
- La mera esistenza di assoluzioni per vicende apparentemente sovrapponibili non obbliga a ritenere irrilevante la responsabilità di altro imputato; occorre valutare il contesto fattuale, il numero e la ripetitività delle operazioni e l'eventuale collegamento con contesti commerciali organizzati.
- Le richieste generiche di riconoscimento di attenuanti o di riconsiderazione del trattamento sanzionatorio risultano in genere inefficaci se non corredate di elementi concreti e specifici che ne giustifichino la concessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →