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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20.10.2023 ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e della comunicazione dello stesso; - della nota di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del 16.2.2023 e della nota di integrazione prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2023; - ove occorra, di tutto quanto richiamato a fondamento del gravato provvedimento in data 20.10.2023, in particolare: - istanza Regione Puglia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011; - note Questura Foggia n. cat. -OMISSIS- del 10.5.2022 e del 18.5.2022, n. cat. -OMISSIS- del 1.2.2023 e del 21.6.2023; - nota Comando Provinciale Carabinieri Foggia n. -OMISSIS- del 23.01.2023, n. -OMISSIS- del 30.01.2023, n.-OMISSIS- del 2.02.2023; - nota DIA n. -OMISSIS- del 7.2.2023; - verbale e risultanze riunione Gruppo Interforze del 11.7.2023 e 26.9.2023; - nota Questura di Foggia n. -OMISSIS- del 19.10.2023; - del provvedimento dell’Agea di decadenza dai contributi e di intimazione alla restituzione delle somme, con l’allegato avviso a versare entro 60 gg., in data 11.12.2023; - di ogni atto ad essi comunque presupposto, connesso e conseguenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202301450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 20 ottobre 2023, atti del relativo procedimento e provvedimento AGEA dell'11 dicembre 2023 di decadenza dai contributi e intimazione alla restituzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha dedotto l'illegittimità dell'interdittiva antimafia per violazione degli artt. 84, 91, 92, 93, 94 e 97 del d.lgs. 159/2011, della l. 241/1990, dei principi di legalità, certezza del diritto, partecipazione, legittimo affidamento, trasparenza, buona fede e imparzialità, nonché per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sproporzione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura non avesse considerato le osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio e dopo la successiva integrazione del quadro istruttorio; che gli elementi valorizzati riguardassero soggetti ormai dimessi dagli organi societari, vicende giudiziarie non definitive e, per una familiare, un'indagine archiviata per un reato non mafioso; che l'amministrazione avesse eluso il termine di conclusione fissato da una precedente sentenza del TAR; e che il provvedimento fosse meramente ricognitivo di vicende giudiziarie senza dimostrare concretamente il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa. Quanto al provvedimento AGEA, ha dedotto genericità, carenza di base normativa e di motivazione, violazione della disciplina europea e nazionale sui contributi agricoli, nonché illegittimità della decadenza e della richiesta di restituzione, anche in ragione della natura straordinaria e urgente delle misure finanziate.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata l'interdittiva, fondata su un quadro complessivo di elementi: il rinvio a giudizio dell'ex e attuale esponente societario per reati di truffa aggravata e associazione mafiosa, il suo ruolo nell'impresa collegata coinvolta nel circuito fraudolento relativo ai contributi agricoli, i rapporti con soggetti destinatari di interdittiva, il coinvolgimento di un componente societario per indebita percezione di erogazioni pubbliche e il ruolo attivo di una familiare nella compilazione delle domande di aiuto. La successione di soggetti legati da stretti rapporti familiari, il riposizionamento degli stessi in imprese operanti nel medesimo settore e la continuità delle condotte illecite sono stati ritenuti sufficienti, secondo una valutazione prognostica del pericolo, a evidenziare il rischio di infiltrazione mafiosa. Le osservazioni partecipative non imponevano un diverso esito, anche perché la ricorrente non aveva indicato quali specifici elementi probatori sarebbero stati ignorati. L'archiviazione di una posizione e la cessazione dalle cariche societarie di alcuni soggetti non hanno escluso il rischio, valutato con riferimento al quadro complessivo e alla connotazione familiare e imprenditoriale della compagine. È stata inoltre esclusa la perentorietà dei termini degli artt. 91 e 92 del d.lgs. 159/2011: il loro superamento non priva il Prefetto del potere di adottare l'informazione antimafia, consentendo agli enti erogatori di procedere sotto condizione risolutiva. La precedente sentenza del TAR imponeva la conclusione espressa del procedimento, non stabiliva la perdita del potere decorso il termine. Quanto ad AGEA, il TAR ha ritenuto che la decadenza e il recupero fossero conseguenza necessaria dell'interdittiva. La condizione risolutiva opera ex lege per tutte le erogazioni pubbliche ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. 159/2011, senza eccezioni per contributi straordinari o urgenti. AGEA, inoltre, è competente per il pagamento e il recupero dei contributi e aveva adottato disposizioni interne applicabili al recupero in caso di interdittiva. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 159/2011

    contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

    La disposizione ricomprende tutte le erogazioni pubbliche, inclusi i contributi agricoli, nell'ambito dei divieti e delle decadenze antimafia.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell'informazione antimafia e della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplina la richiesta e l'adozione dell'informazione antimafia nel procedimento diretto all'erogazione di fondi pubblici.

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo..., i soggetti di cui all'art. 83....procedono anche in assenza di informazione antimafia

    Il decorso del termine non determina la perdita del potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia; consente agli enti erogatori di procedere sotto condizione risolutiva. La condizione opera ex lege e comporta la decadenza e il recupero in caso di successiva interdittiva.

  • art. 93 d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel quadro normativo del procedimento di verifica antimafia.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale disciplina degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 97 d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel quadro normativo della disciplina antimafia applicata.

  • art. 416-bis c.p.

    Il rinvio a giudizio per associazione mafiosa e gli elementi investigativi relativi alla collaborazione con una consorteria mafiosa sono stati valorizzati quali indici del pericolo di infiltrazione.

  • art. 640-bis c.p.

    Il rinvio a giudizio per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ha costituito elemento del quadro indiziario prefettizio.

  • art. 316-ter, comma 1, c.p.

    Il deferimento di un componente societario per indebita percezione di erogazioni pubbliche è stato considerato indice della continuità delle dinamiche imprenditoriali rilevanti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per la tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia ha natura preventiva e prognostica: può fondarsi su un quadro complessivo di elementi indiziari, anche non equivalenti a una condanna definitiva, quando tali elementi rendano probabile il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso dell'impresa.
  • Nel valutare il pericolo di infiltrazione mafiosa, la Prefettura può considerare unitariamente rapporti familiari stretti, successione o riposizionamento degli stessi soggetti in imprese operanti nel medesimo settore, collegamenti con imprese interdette e coinvolgimento in procedimenti relativi a indebita percezione di contributi pubblici.
  • L'archiviazione di una posizione penale o la cessazione dalla carica societaria di un soggetto non impongono il superamento del rischio di infiltrazione quando il quadro complessivo evidenzi rapporti e continuità imprenditoriali idonei a mantenere attuale il pericolo.
  • I termini previsti dagli artt. 91 e 92 del d.lgs. 159/2011 per la conclusione della verifica antimafia non sono perentori e il loro superamento non determina la perdita del potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia; decorso il termine, l'ente erogatore può procedere sotto condizione risolutiva.
  • La condizione risolutiva prevista dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 opera ex lege per tutte le erogazioni pubbliche ricomprese nell'art. 67, comma 1, lett. g), dello stesso decreto, senza eccezioni per contributi aventi carattere straordinario o urgente. La successiva interdittiva legittima la decadenza e il recupero delle somme.
  • L'obbligo di esaminare la partecipazione procedimentale non comporta l'accoglimento delle osservazioni private quando il ricorrente non dimostri quali specifici elementi probatori siano stati ignorati e l'amministrazione abbia comunque ricostruito e motivato il quadro indiziario complessivo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributi
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubblici
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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