Sentenza n. 205/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Genova 30/6/2020 n° -OMISSIS-, notificato il 9/7/2020, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione del “Richiamo scritto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Genova che ha inflitto la sanzione disciplinare del richiamo scritto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, anzitutto, la violazione del principio di specificità della contestazione e del correlato diritto di difesa, sostenendo che gli addebiti relativi ad atteggiamenti astiosi e conflittuali, frasi inopportune e offensive ed eccessiva confidenza verso un superiore non fossero sufficientemente determinati e che alcuni episodi valorizzati nel provvedimento finale non coincidessero con quelli contestati. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare, richiamando l'art. 103 del d.P.R. n. 3/1957 e lamentando l'intervallo tra i fatti, risalenti ai mesi di dicembre 2019-febbraio 2020, e la contestazione del 7 maggio 2020. Infine, ha contestato la sproporzione della sanzione rispetto alle condotte, valorizzando il miglioramento comportamentale riconosciuto dal responsabile della struttura e la risalenza dei precedenti disciplinari. Il Ministero ha sostenuto la specificità e coerenza delle contestazioni, la giustificazione dei tempi procedimentali anche in ragione della sospensione emergenziale dei termini disposta dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020 e la proporzionalità del richiamo scritto, sanzione di modesta afflittività adottata considerando la reiterazione delle condotte, i precedenti e il miglioramento del comportamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla specificità della contestazione, ha ritenuto sufficiente che l'addebito individui con adeguata determinatezza il fatto disciplinarmente rilevante mediante il contesto, il periodo e la descrizione delle condotte, senza necessità di una minuta tipizzazione. La contestazione aveva delimitato il nucleo materiale degli addebiti, l'arco temporale e il contesto organizzativo, consentendo al dipendente di esercitare pienamente il contraddittorio; la dettagliata specificazione degli episodi poteva inoltre risultare dagli atti istruttori richiamati. È stata esclusa anche la violazione del principio di immutabilità, poiché l'Amministrazione aveva valutato unitariamente episodi riconducibili al medesimo nucleo fenomenico e al medesimo disvalore disciplinare, senza alterare la sostanza storica dell'addebito. La censura sulla tempestività è stata respinta perché l'art. 103 del d.l. n. 18/2020 aveva sospeso i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio 2020, moratoria ritenuta operante anche in ambito disciplinare. Inoltre, le condotte costituivano una sequenza comportamentale unitaria e connessa, sicché il termine non doveva essere fatto decorrere artificiosamente dal primo episodio. Non è stata ravvisata neppure una lesione del diritto di difesa. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha riconosciuto all'Amministrazione ampia discrezionalità nella scelta e graduazione della sanzione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento o evidente sproporzione. Il richiamo scritto, quale misura meno afflittiva, risultava coerente con la reiterazione delle condotte, il contesto organizzativo, l'incidenza sul clima di lavoro e il miglioramento comportamentale sopravvenuto. Le valutazioni favorevoli del responsabile della squadra non erano vincolanti né scriminanti e i precedenti datati non rendevano illegittima la sanzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.P.R. n. 3/1957
Il principio di tempestività dell'azione disciplinare deve essere valutato considerando le concrete scansioni del procedimento e non risulta violato in assenza di ritardo ingiustificato.
art. 103 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella l. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio 2020 opera anche nei procedimenti disciplinari e incide sulla valutazione della ragionevole tempestività dell'azione disciplinare durante l'emergenza pandemica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Il requisito di specificità della contestazione disciplinare è soddisfatto quando l'addebito individua con sufficiente determinatezza il contesto, il periodo e le condotte rilevanti, in modo da consentire all'incolpato di predisporre difese effettive; non è necessaria una minuta tipizzazione degli episodi.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare impedisce l'introduzione di fatti sostanzialmente nuovi, ma consente all'Amministrazione di valutare unitariamente episodi già compresi nel medesimo nucleo fenomenico e caratterizzati dal medesimo disvalore disciplinare, anche se alcuni dettagli emergono dagli atti istruttori richiamati.
- La sospensione emergenziale dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020 è applicabile anche ai procedimenti disciplinari e deve essere considerata nella valutazione della tempestività dell'azione disciplinare.
- Quando più episodi sono tra loro connessi e costituiscono una sequenza comportamentale unitaria, la tempestività dell'azione disciplinare non deve essere valutata facendo decorrere artificialmente il termine dal primo episodio isolatamente considerato.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta illogicità, travisamento o evidente sproporzione; la valutazione favorevole del superiore gerarchico non vincola l'autorità disciplinare.
- L'adozione della sanzione disciplinare meno afflittiva, adeguatamente motivata in relazione alla reiterazione delle condotte, al contesto organizzativo, alle circostanze attenuanti e al miglioramento comportamentale, esclude di regola la sproporzione manifesta.
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