Cassazione Civile, Sentenza n. 5912/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento/esecutivi per IRPEF anni 2007 e 2008 ottenuti tramite estratto ruolo, deducendo in primo grado mancata notificazione e prescrizione; in appello l'Amministrazione otteneva accoglimento. In Cassazione il ricorrente contestava la corrispondenza tra ruoli e avvisi e la regolarità della notificazione (anche per violazione art. 29 d.l. 78/2010 e norme sulla prova). Parallelamente il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata (legge n.197/2022) sostenendo che non fosse dovuto alcun pagamento in quanto le cartelle erano state sgravate; l'Agenzia aveva emesso diniego per mancato pagamento e l'Ufficio ha richiesto la revoca del decreto di estinzione già pronunciato in ragione dell'iscrizione nella lista di definizione. Il giudizio in Cassazione ha quindi valutato: (i) la tempestività e fondatezza del ricorso contro il diniego di definizione agevolata; (ii) la rilevanza e valore degli sgravi comunicati dall'Agenzia (sgravio disposto in esecuzione provvisoria di sentenza di primo grado) ai fini della determinazione dell'importo dovuto per la definizione; (iii) la fondatezza delle censure sulla notificazione e sull'impugnabilità dell'estratto ruolo ai sensi dell'art.12 DPR 602/1973 (comma 4-bis) e successive novellazioni.
La decisione
La Corte ha: (i) revocato il decreto di estinzione n. 6474/2024 (cioè ha rimosso l'estinzione del giudizio disposta in relazione alla domanda di definizione agevolata iscritta in elenco); (ii) rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego della definizione agevolata notificato il 23/04/2024, ritenendo infondato il motivo che si fondava sulla 'definizione a zero' dedotta in base a sgravio delle cartelle; la Corte ha precisato che lo sgravio eseguito in esecuzione provvisoria di sentenza di primo grado non equivale ad un formale provvedimento di autotutela e non annulla automaticamente l'importo costituente il valore della controversia ai fini della definizione agevolata; (iii) deciso sul ricorso principale contro la sentenza della CTR: ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Sulle spese, integrale compensazione per il giudizio relativo alla sentenza della CTR (per effetto della sopravvenuta normativa), mentre il ricorso successivo contro il diniego segue la soccombenza: il contribuente è condannato a pagare le spese (liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
legge n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss. (definizione agevolata)
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda
La Corte ricorda che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti o, se non ci sono importi da versare, con la sola presentazione della domanda (comma 194). Tuttavia il 'valore della controversia' deve riflettere l'effettivo oggetto del giudizio e non può essere azzerato sulla base di sgravi derivanti da esecuzione provvisoria di sentenza, salvo formale provvedimento che abbia definitivamente inciso sull'oggetto della lite.
legge n. 197/2022, art. 1, comma 200-201
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione ... Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
La Corte conferma la regola procedurale: il diniego deve essere notificato secondo le forme degli atti processuali; il termine di impugnazione decorre dalla notifica valida (personalmente) e la revocazione del decreto di estinzione è il rimedio previsto per la riapertura del giudizio qualora il diniego sia emesso.
d.l. n. 13/2023, art. 40, comma 3
l'Agenzia delle entrate ... provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione
La norma agevola la tempestiva dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e giustifica la dichiarazione di estinzione ancorché il diniego possa successivamente produrre revocazione.
d.l. n. 78/2010, art. 29, comma 1
Richiamata dal ricorrente in relazione alla comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione; la Corte valuta l'asserita mancanza di correlazione tra ruoli e avvisi alla luce delle prove offerte, affermando che l'onere probatorio resta in capo alla parte che allega e che la CTR non ha errato secondo i criteri applicati.
d.P.R. n. 600/1973, art. 60
Richiamato dal ricorrente in rapporto alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte ha esaminato la regolarità formale della notificazione e la relativa documentazione prodotta in appello.
codice di procedura civile, artt. 140-148
Norme richiamate in relazione alle forme di notificazione e prova della stessa; la Corte ha valutato la documentazione prodotta e la tempestività della costituzione dell'Amministrazione in giudizio.
d.P.R. n. 602/1973, art. 12 (comma 4-bis) introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore ... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) ... b) ... c) ...
La Corte ricorda che l'estratto di ruolo è generalmente non impugnabile ma il comma 4-bis individua specifiche ipotesi di interesse ad agire: tali elementi devono essere dimostrati e l'onere probatorio è rilevante; l'innovazione si applica ai processi pendenti e può incidere sulla configurazione dell'interesse ad agire.
codice civile, artt. 2697 e 2729
Richiamati in relazione all'onere della prova e alle presunzioni: la decisione ha considerato la regolarità delle presunzioni utilizzate dalla CTR e le conseguenze della mancata produzione di documentazione da parte dell'agente della riscossione.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex legge n.197/2022 si perfeziona con domanda e pagamento, ma la 'definizione a zero' è ammessa solo se effettivamente non sussistono importi dovuti in concreto: sgravì derivanti da esecuzione provvisoria di sentenza non equivalgono automaticamente a formale annullamento o autotutela e non fanno sempre cessare l'importo costituente il valore della controversia.
- Il diniego della definizione deve essere notificato nelle forme previste per gli atti processuali: il termine di impugnazione decorre dalla notifica valida (di norma dalla notifica alla parte personalmente se l'elezione di domicilio non è valida) e il ricorso è tempestivo se proposto entro sessanta giorni da tale notifica.
- Il provvedimento di estinzione del giudizio per adesione alla definizione può essere revocato dall'Amministrazione (o impugnato dal contribuente) ai sensi del comma 201: il giudice che ha pronunciato l'estinzione è competente per la revocazione e per l'impugnazione del diniego; la revocazione riattiva il giudizio sul merito.
- L'estratto di ruolo è in linea di massima non impugnabile; per ottenere tutela diretta basata sul ruolo/cartella occorre dimostrare uno degli specifici pregiudizi previsti dal comma 4-bis dell'art.12 DPR 602/1973: senza tale prova l'azione è infondata o inammissibile.
- L'Amministrazione è vincolata dalle motivazioni indicate nel diniego della definizione, ma può comunque svolgere in giudizio valutazioni difensive riguardo alle allegazioni del ricorrente; tuttavia non è ammissibile introdurre, come motivo decisivo del diniego, ragioni non coerenti con l'atto originario.
- Chi vuole contestare la corrispondenza tra avvisi e ruoli deve curare la prova documentale e la tempestiva produzione degli atti processuali; la tardiva costituzione o produzione di documenti da parte dell'Amministrazione può incidere sull'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
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