Cassazione Penale, Ordinanza n. 38598/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto, titolare di un'impresa individuale, era stato condannato dal tribunale alla pena di euro 4.000 di ammenda per la violazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, per avere abbandonato in modo incontrollato un'ingente quantità di rifiuti di varia natura ovvero per averli immessi nelle acque superficiali o sotterranee. In cassazione sono stati prospettati due motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; 2) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, con richiesta anche della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Tuttavia l'impugnazione è stata sottoscritta da un difensore non iscritto nell'albo speciale ex art. 613 c.p.p., circostanza ritenuta decisiva ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore che lo aveva sottoscritto non risultava iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, richiesto dall'art. 613 c.p.p. La Corte ha escluso che la conversione di un appello in ricorso per cassazione possa sanare tale difetto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
disposizione incriminatrice contestata per l'abbandono incontrollato o l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.
art. 613 c.p.p.
richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la possibilità di evitare la sanzione pecuniaria solo se non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, requisito che opera anche quando l'impugnazione derivi dalla conversione di un appello erroneamente proposto.
- La conversione del mezzo di impugnazione non elide gli oneri formali propri del ricorso per cassazione, poiché altrimenti si consentirebbe di aggirare il regime delle conseguenze sanzionatorie previsto per il mezzo corretto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali si accompagna normalmente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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