Ordinanza n. 4718/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire l'indennità di trasferimento di cui alla Legge 86 del 2001, a seguito del rientro di tutti i ricorrenti in Italia dalla missione all'estero in sede differente da quella originaria in cui prestavano servizio prima dell'assegnazione all'estero, con effetto a far data dal trasferimento d'autorità disposto per ciascun ricorrente, oltre interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, e con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al relativo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 per il rientro in Italia, in sede diversa da quella originaria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto soggettivo all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001, a seguito del rientro in Italia dalla missione all’estero in una sede diversa da quella in cui prestavano servizio prima dell’assegnazione all’estero, con decorrenza dal trasferimento d’autorità disposto per ciascuno e corresponsione degli interessi sui ratei. Nelle more, il Ministero ha comunicato di avere mutato orientamento e di avere riconosciuto l’indennità anche in caso di nuova assegnazione sul territorio italiano dopo il servizio all’estero; l’indennità è stata pagata ad alcuni ricorrenti, mentre per gli altri il pagamento risultava ancora da verificare.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda nel merito. Preso atto del riconoscimento amministrativo della pretesa e della conseguente possibile cessazione della materia del contendere per i ricorrenti già pagati, ha rilevato la necessità di verificare per quali ricorrenti permanga l’interesse alla decisione. Ha quindi ordinato al Ministero della Difesa di depositare entro sessanta giorni una relazione che indichi, per ciascun ricorrente, se l’indennità sia stata corrisposta. Ha fissato il prosieguo all’udienza straordinaria del 17 dicembre 2027; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
legge 86/2001
l'indennità di cui è controversia è stata medio tempore corrisposta in favore di una parte degli odierni istanti
L’ordinanza identifica l’indennità prevista dalla legge n. 86/2001 come oggetto della controversia, ma non ne interpreta i presupposti sostanziali: dispone un accertamento istruttorio sul pagamento effettuato ai singoli ricorrenti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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