Sentenza n. 6002/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento -del DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE della Regione Marche (di seguito la ”Regione”) n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 20152018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente: - della Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; - della Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di riparto e gli atti di certificazione del fatturato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Dipartimento Salute della Regione Marche relativo all'attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali, la circolare ministeriale e gli atti delle aziende del servizio sanitario regionale concernenti la certificazione e la ripartizione del fatturato tra i fornitori. Nel corso del giudizio, con memoria del 13 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. Il giudice ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto dovuto. Poiché tale comunicazione non è intervenuta, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere; tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento comportava comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva comunicato al Tribunale i provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, condizione espressamente prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025. Ha però ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento determinasse il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, dei provvedimenti che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di avvenuto pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter d.l. 78/2015
La disposizione costituisce il fondamento della disciplina del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e degli oneri di ripiano oggetto degli atti impugnati; nel provvedimento non è esaminata nel merito la legittimità di tale disciplina.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la previsione speciale di cessazione della materia del contendere richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo di accertamento, tale comunicazione costituisce un presupposto necessario per pronunciare la cessazione della materia del contendere.
- L'assenza del presupposto formale richiesto per la cessazione della materia del contendere non impedisce di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto dell'avvenuto pagamento o di altro fatto sopravvenuto, il ricorrente non conservi più un interesse attuale alla decisione di merito.
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