Sentenza n. 2462/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell'avviso di rilascio del Permesso di Costruire (Fascicolo 685-Pratica 461/2025) e del successivo permesso di costruire 461/2025 rilasciato il 22 settembre 2025 nella parte in cui hanno ritenuto l'intervento soggetto alla necessità di reperire le dotazioni di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico quantificando la relativa monetizzazione in euro 14.585,11; di ogni ulteriore atto comunque preordinato e connesso ivi compresa la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29 maggio 2024 con allegata relazione tecnica e nuova tabella oneri e dell'art. 32 delle vigenti NTA; nonché per la condanna del Comune di Rho alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 14.585,11 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di rilascio e permesso di costruire relativi a un intervento di ampliamento in sopraelevazione, nella parte in cui impongono la monetizzazione di dotazioni per attrezzature pubbliche pari a euro 14.585,11
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, l’illegittimità della richiesta di versamento di euro 14.585,11 a titolo di monetizzazione sostitutiva delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. Secondo il ricorrente, le norme di attuazione del PGT del Comune di Rho non prevedono, per gli interventi assentibili mediante permesso di costruire diretto, alcun obbligo di reperire e cedere gratuitamente tali aree, né consentono quindi di imporne la monetizzazione. Il Comune ha sostenuto che l’obbligo potrebbe discendere dall’incremento del carico insediativo e che il permesso di costruire accompagnato da atto unilaterale d’obbligo potrebbe essere richiesto anche per interventi assentibili con titolo edilizio diretto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui imponevano il pagamento di euro 14.585,11 per la monetizzazione delle dotazioni di attrezzature pubbliche. Il Collegio ha distinto il contributo di costruzione, dovuto ai sensi degli artt. 10 e 16 del d.P.R. n. 380/2001, dall’ulteriore obbligo di cessione gratuita delle aree o, in alternativa, di monetizzazione. Quest’ultimo obbligo può essere imposto soltanto quando lo strumento urbanistico individui specificamente gli interventi che lo rendono necessario, in ragione della necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle esistenti. Non è sufficiente richiamare il solo incremento del carico insediativo, già considerato ai fini del contributo di costruzione. Nel caso concreto, l’art. 32, comma 3, delle NTA del PGT collegava la dotazione di attrezzature pubbliche alla pianificazione attuativa, ai titoli edilizi convenzionati o ai titoli accompagnati da atto unilaterale d’obbligo. L’art. 19, comma 3, qualificava tali titoli come diversi dal permesso di costruire diretto e ne ammetteva la richiesta solo nei casi espressamente previsti dalle norme o dagli elaborati del PGT. Poiché l’intervento ricadeva in un ambito prevalentemente residenziale nel quale l’art. 21 delle NTA prevedeva esclusivamente il titolo edilizio diretto, il Comune non poteva imporre né la cessione gratuita delle aree né la monetizzazione sostitutiva. La relazione di piano, priva di carattere prescrittivo e comunque non espressiva di una previsione generalizzata, non poteva fondare la pretesa. Il Comune è stato inoltre condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 10, comma 2, e 16, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Il permesso di costruire è oneroso e comporta il pagamento del contributo di costruzione, composto dalla quota relativa agli oneri di urbanizzazione e da quella relativa al costo di costruzione. Tale contributo si distingue dall’ulteriore obbligo di cessione gratuita o monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche.
art. 28, comma 5, n. 1, l. n. 1150/1942
L’obbligo di cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione può sorgere in relazione a interventi che rendano necessarie ulteriori opere di urbanizzazione, in particolare quando vi sia trasformazione di fondi privi delle necessarie dotazioni o un carico urbanistico particolarmente intenso.
art. 9, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
Il piano dei servizi [...] individua la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera a)
La pianificazione urbanistica deve individuare le dotazioni di servizi e i casi nei quali esse devono essere assicurate; la monetizzazione è ammessa nei limiti previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici.
art. 51, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
I comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9
Il PGT deve individuare i casi nei quali determinati interventi comportano un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche.
art. 23 Cost.
Non possono essere imposte prestazioni patrimoniali al privato in assenza di una specifica previsione legislativa; il principio impedisce di fondare la monetizzazione su una mera valutazione amministrativa dell’incremento del carico insediativo, quando manchi una previsione urbanistica specifica.
art. 32, comma 3, NTA del PGT del Comune di Rho
La pianificazione attuativa e i titoli edilizi convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d’obbligo assicurano la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nella quantità minima prevista dalla tabella che segue
La disposizione riferisce l’obbligo di dotazione alle ipotesi di pianificazione attuativa, titolo edilizio convenzionato o titolo accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, senza estenderlo generalizzatamente ai permessi di costruire diretti.
art. 19, comma 3, NTA del PGT del Comune di Rho
Il permesso di costruire diretto è distinto dal titolo edilizio accompagnato da atto unilaterale d’obbligo; quest’ultimo può essere richiesto solo nei casi espressamente previsti dalle norme o dagli elaborati del PGT.
art. 21 NTA del PGT del Comune di Rho
Per gli ambiti prevalentemente residenziali interessati dall’intervento era previsto esclusivamente il titolo edilizio diretto; pertanto non potevano essere imposte cessione gratuita delle aree o monetizzazione sostitutiva.
Massime di principio
- L’obbligo di cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche, e la relativa monetizzazione sostitutiva, costituiscono prestazioni ulteriori rispetto al contributo di costruzione e possono essere imposti soltanto quando la legge e lo strumento urbanistico individuino specificamente gli interventi che li rendono necessari.
- Il solo incremento del carico insediativo non legittima l’imposizione della cessione gratuita di aree o della monetizzazione sostitutiva quando tale incremento è già considerato ai fini della determinazione del contributo di costruzione e manca una specifica previsione urbanistica.
- Quando le norme urbanistiche prevedono per una determinata area esclusivamente il permesso di costruire diretto, l’amministrazione non può imporre il ricorso a un permesso di costruire convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dalle norme o dagli elaborati dello strumento urbanistico.
- Una relazione di piano priva di carattere prescrittivo non può introdurre autonomamente un obbligo patrimoniale o una generalizzata prestazione di cessione o monetizzazione non prevista dalle norme di attuazione del piano.
- L’imposizione di una prestazione patrimoniale collegata al rilascio del titolo edilizio deve rispettare il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. e non può fondarsi su un’interpretazione estensiva o analogica delle previsioni urbanistiche.
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