Cassazione Penale, Ordinanza n. 02878/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto: la mera apparenza della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare una precedente sentenza di secondo grado poi annullata dalla Cassazione per ragioni processuali; vizi nel giudizio di responsabilità e nella valutazione delle prove; mancata riunione del procedimento ad altro giudizio; mancata assunzione del teste Montanari; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e errato giudizio di comparazione. Con motivi nuovi ha reiterato le censure già proposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla mancata riunione perché riferiti a un provvedimento non impugnabile e aspecifici; ha ritenuto inammissibili gli altri motivi perché sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e diretti a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, oltre che generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha anche osservato che non erano stati indicati specifici profili trascurati dalla Corte d'appello nella parte in cui questa aveva richiamato la precedente sentenza annullata dalla Cassazione solo per ragioni processuali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; la decisione non ne affronta il merito, limitandosi a prendere atto del titolo di reato oggetto della sentenza di appello.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già formulate in appello o in precedenti impugnazioni, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere veicolata in cassazione una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua e le doglianze non individuino vizi logici o giuridici specifici.
- Le doglianze sulla mancata riunione di procedimenti, quando investono un provvedimento non impugnabile e sono formulate in modo generico, non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso.
- Quando la Corte d'appello richiami una precedente decisione annullata in cassazione per soli motivi processuali, il ricorrente deve indicare puntualmente quali profili decisori siano rimasti non esaminati; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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