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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15058/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in riforma parziale del Tribunale di Padova, li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p., capo A), resistenza aggravata (capo B) e lesioni personali aggravate (capo C). Le censure principali consistevano nella: (i) contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (si chiedeva la riqualificazione in danneggiamento aggravato ex art. 635 c.p. o, per alcuni, l'applicazione della nuova fattispecie di rivolta interna art. 415-bis c.p. sopravvenuta); (ii) doglianze sulla insufficienza e travisamento della prova, in particolare sull'identificazione degli imputati nei filmati e sull'attendibilità delle testimonianze; (iii) deduzioni sull'assenza degli elementi soggettivi e oggettivi necessari per la configurazione della devastazione e del concorso; (iv) contestazioni sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento di attenuanti (contributo risarcitorio, partecipazione minima, art. 131-bis c.p. ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato che la qualificazione dei fatti come devastazione (art. 419 c.p.) è corretta: la fattispecie richiede un danneggiamento "complessivo, indiscriminato, vasto e profondo" idoneo a recare offesa o pericolo concreto all'ordine pubblico; la Corte ha ritenuto che la sommossa carceraria, pur confinata a una sezione, ha avuto caratteri di rilevante estensione, durata e intensità tali da compromettere temporaneamente il regolare svolgimento della vita carceraria e la funzione di controllo, giustificando la configurazione della devastazione. La Corte ha inoltre affermato che la responsabilità in concorso è legittimamente stata estesa a tutti gli imputati: non è necessario che ciascuno compia tutti gli atti materiali se è dimostrata la partecipazione consapevole e il contributo materiale o morale (anche tramite adesione rafforzativa) al risultato distruttivo; le immagini video combinate con le dichiarazioni degli agenti sono state ritenute idonee a provare l'apporto di ciascuno. È stata poi respinta la tesi di successione della legge penale a favore dell'art. 415-bis c.p.: la nuova norma non rientra nella stessa materia in senso di specialità unilaterale rispetto all'art. 419 c.p. (si tratta di reato di pura condotta, plurisoggettivo e proprio, con elementi diversi), quindi non ha assorbito la fattispecie più grave. Infine, la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sul travisamento della prova: molte doglianze difensive richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in Cassazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali; le pene così come determinate in grado di appello (con riduzione per le attenuanti generiche ed esclusione della recidiva: anni 6 mesi 4 di reclusione per ciascuno, come indicato in motivazione) restano ferme.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. pen.

    Delitto di devastazione/saccheggio: integra la fattispecie il danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di notevole quantità di cose, con offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico; l'elemento soggettivo è dolo generico; la norma tutela l'ordine pubblico inteso come regolare andamento del vivere civile.

  • art. 635 cod. pen.

    Danneggiamento aggravato: norma di minor gravità rispetto all'art. 419 c.p.; la corte ha ritenuto che i fatti superassero questa fattispecie e ricadessero nella più grave devastazione, per le caratteristiche di estensione e pericolo collettivo.

  • art. 415-bis cod. pen.

    Reato introdotto successivamente (rivolta interna in istituto penitenziario): reato di condotta, plurisoggettivo e proprio (concorso necessario di almeno tre persone), che punisce la partecipazione a una rivolta mediante violenza, minaccia o resistenza. La Corte ha ritenuto che non sussista specialità tale da assorbire l'art. 419 c.p.; quindi la norma non era applicabile al caso concreto.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la responsabilità può derivare da contributo materiale o morale; è sufficiente una frazione del fatto tipico o una partecipazione che aumenti le chance di consumazione se è dimostrata la consapevolezza di contribuire all'evento collettivo.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dalle difese in riferimento al giudizio di prova; la Corte ha però respinto le doglianze sulla base della valutazione complessiva e non revisione ermeneutica del merito probatorio.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai presupposti processuali e alla valutazione della prova; la Corte ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni del merito probatorio.

  • artt. 132, 133, 114, 131-bis cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio e attenuanti: le richieste difensive (applicazione attenuanti, contributo risarcitorio, art. 131-bis) sono state valutate nei limiti del potere discrezionale della Corte d'appello e ritenute inidonee a mutare il quadro sanzionatorio determinato.

  • art. 2 cod. pen. (successione delle leggi penali nel tempo)

    Richiamato in ipotesi di applicazione della norma sopravvenuta (art. 415-bis); la Corte ha ritenuto non applicabile la regola della legge successiva più favorevole perché manca il rapporto di specialità unilaterale fra le norme.

  • Costituzione, artt. 3, 25, 27

    Articoli richiamati nella discussione (in particolare argomentazioni sulla legittimità costituzionale di 415-bis prospettata dal P.M. in subordine): la Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto e non necessaria alla decisione.

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Principio relativo al sindacato di legittimità: la Corte ricorda i limitati poteri di Cassazione rispetto alla rivalutazione del merito e del significato probatorio, centrando il controllo su vizi di motivazione o travisamento decisivo della prova.

Massime di principio

  • Per qualificare una condotta come "devastazione" (art. 419 c.p.) non è determinante solo il valore economico del danno: è decisiva la natura "complessiva, indiscriminata, vasta e profonda" delle distruzioni e la loro idoneità a recare offesa o pericolo all'ordine pubblico (anche se il fatto resta confinato in un ambiente chiuso come una sezione carceraria).
  • La nuova fattispecie penale sopravvenuta (es. art. 415-bis c.p.) sostituisce la precedente solo se, sotto il profilo della "specialità" (art. 15 c.p.), emerge un rapporto di contenimento strutturale fra le fattispecie; in assenza di tale rapporto la norma nuova non assorbe automaticamente la precedente.
  • La responsabilità in concorso (art. 110 c.p.) può fondarsi sulla presenza 'rafforzativa' o sull'adesione attiva: la mera presenza non basta se del tutto passiva; viceversa la partecipazione è provata se emergono elementi che dimostrano contributo materiale o morale alla realizzazione dell'evento collettivo.
  • In casi basati su filmati e testimonianze combinate, la Corte di merito può fondare la condanna sulla convergenza probatoria; in Cassazione le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili se non viene dimostrato un travisamento decisivo della prova.
  • La riqualificazione del fatto in termini di reato meno grave (es. da devastazione a danneggiamento aggravato) richiede una valutazione precisa dell'elemento dell'offesa all'ordine pubblico: se manca prova che la condotta abbia creato pericolo o allarme sociale, è possibile la riqualificazione, altrimenti la fattispecie più grave è mantenuta.
  • Sul piano processuale, le questioni di legittimità costituzionale o di successione di legge sono rilevabili in Cassazione solo se la loro decisione è rilevante e necessaria per la definizione del giudizio; diversamente la questione è inammissibile o non rilevante.
  • Nella determinazione della pena il giudice d'appello ha ampia discrezionalità: contestazioni generiche sulla dosimetria o sulla mancata applicazione di attenuanti necessitano di specificità e dimostrazione del vizio di motivazione per essere accolte in sede di legittimità.

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