Cassazione Penale, Sentenza n. 15058/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in riforma parziale del Tribunale di Padova, li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p., capo A), resistenza aggravata (capo B) e lesioni personali aggravate (capo C). Le censure principali consistevano nella: (i) contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (si chiedeva la riqualificazione in danneggiamento aggravato ex art. 635 c.p. o, per alcuni, l'applicazione della nuova fattispecie di rivolta interna art. 415-bis c.p. sopravvenuta); (ii) doglianze sulla insufficienza e travisamento della prova, in particolare sull'identificazione degli imputati nei filmati e sull'attendibilità delle testimonianze; (iii) deduzioni sull'assenza degli elementi soggettivi e oggettivi necessari per la configurazione della devastazione e del concorso; (iv) contestazioni sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento di attenuanti (contributo risarcitorio, partecipazione minima, art. 131-bis c.p. ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato che la qualificazione dei fatti come devastazione (art. 419 c.p.) è corretta: la fattispecie richiede un danneggiamento "complessivo, indiscriminato, vasto e profondo" idoneo a recare offesa o pericolo concreto all'ordine pubblico; la Corte ha ritenuto che la sommossa carceraria, pur confinata a una sezione, ha avuto caratteri di rilevante estensione, durata e intensità tali da compromettere temporaneamente il regolare svolgimento della vita carceraria e la funzione di controllo, giustificando la configurazione della devastazione. La Corte ha inoltre affermato che la responsabilità in concorso è legittimamente stata estesa a tutti gli imputati: non è necessario che ciascuno compia tutti gli atti materiali se è dimostrata la partecipazione consapevole e il contributo materiale o morale (anche tramite adesione rafforzativa) al risultato distruttivo; le immagini video combinate con le dichiarazioni degli agenti sono state ritenute idonee a provare l'apporto di ciascuno. È stata poi respinta la tesi di successione della legge penale a favore dell'art. 415-bis c.p.: la nuova norma non rientra nella stessa materia in senso di specialità unilaterale rispetto all'art. 419 c.p. (si tratta di reato di pura condotta, plurisoggettivo e proprio, con elementi diversi), quindi non ha assorbito la fattispecie più grave. Infine, la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sul travisamento della prova: molte doglianze difensive richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in Cassazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali; le pene così come determinate in grado di appello (con riduzione per le attenuanti generiche ed esclusione della recidiva: anni 6 mesi 4 di reclusione per ciascuno, come indicato in motivazione) restano ferme.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen.
Delitto di devastazione/saccheggio: integra la fattispecie il danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di notevole quantità di cose, con offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico; l'elemento soggettivo è dolo generico; la norma tutela l'ordine pubblico inteso come regolare andamento del vivere civile.
art. 635 cod. pen.
Danneggiamento aggravato: norma di minor gravità rispetto all'art. 419 c.p.; la corte ha ritenuto che i fatti superassero questa fattispecie e ricadessero nella più grave devastazione, per le caratteristiche di estensione e pericolo collettivo.
art. 415-bis cod. pen.
Reato introdotto successivamente (rivolta interna in istituto penitenziario): reato di condotta, plurisoggettivo e proprio (concorso necessario di almeno tre persone), che punisce la partecipazione a una rivolta mediante violenza, minaccia o resistenza. La Corte ha ritenuto che non sussista specialità tale da assorbire l'art. 419 c.p.; quindi la norma non era applicabile al caso concreto.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la responsabilità può derivare da contributo materiale o morale; è sufficiente una frazione del fatto tipico o una partecipazione che aumenti le chance di consumazione se è dimostrata la consapevolezza di contribuire all'evento collettivo.
art. 533 c.p.p.
Norma processuale richiamata dalle difese in riferimento al giudizio di prova; la Corte ha però respinto le doglianze sulla base della valutazione complessiva e non revisione ermeneutica del merito probatorio.
art. 192 c.p.p.
Richiamato in relazione ai presupposti processuali e alla valutazione della prova; la Corte ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni del merito probatorio.
artt. 132, 133, 114, 131-bis cod. pen.
Norme sul trattamento sanzionatorio e attenuanti: le richieste difensive (applicazione attenuanti, contributo risarcitorio, art. 131-bis) sono state valutate nei limiti del potere discrezionale della Corte d'appello e ritenute inidonee a mutare il quadro sanzionatorio determinato.
art. 2 cod. pen. (successione delle leggi penali nel tempo)
Richiamato in ipotesi di applicazione della norma sopravvenuta (art. 415-bis); la Corte ha ritenuto non applicabile la regola della legge successiva più favorevole perché manca il rapporto di specialità unilaterale fra le norme.
Costituzione, artt. 3, 25, 27
Articoli richiamati nella discussione (in particolare argomentazioni sulla legittimità costituzionale di 415-bis prospettata dal P.M. in subordine): la Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto e non necessaria alla decisione.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Principio relativo al sindacato di legittimità: la Corte ricorda i limitati poteri di Cassazione rispetto alla rivalutazione del merito e del significato probatorio, centrando il controllo su vizi di motivazione o travisamento decisivo della prova.
Massime di principio
- Per qualificare una condotta come "devastazione" (art. 419 c.p.) non è determinante solo il valore economico del danno: è decisiva la natura "complessiva, indiscriminata, vasta e profonda" delle distruzioni e la loro idoneità a recare offesa o pericolo all'ordine pubblico (anche se il fatto resta confinato in un ambiente chiuso come una sezione carceraria).
- La nuova fattispecie penale sopravvenuta (es. art. 415-bis c.p.) sostituisce la precedente solo se, sotto il profilo della "specialità" (art. 15 c.p.), emerge un rapporto di contenimento strutturale fra le fattispecie; in assenza di tale rapporto la norma nuova non assorbe automaticamente la precedente.
- La responsabilità in concorso (art. 110 c.p.) può fondarsi sulla presenza 'rafforzativa' o sull'adesione attiva: la mera presenza non basta se del tutto passiva; viceversa la partecipazione è provata se emergono elementi che dimostrano contributo materiale o morale alla realizzazione dell'evento collettivo.
- In casi basati su filmati e testimonianze combinate, la Corte di merito può fondare la condanna sulla convergenza probatoria; in Cassazione le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili se non viene dimostrato un travisamento decisivo della prova.
- La riqualificazione del fatto in termini di reato meno grave (es. da devastazione a danneggiamento aggravato) richiede una valutazione precisa dell'elemento dell'offesa all'ordine pubblico: se manca prova che la condotta abbia creato pericolo o allarme sociale, è possibile la riqualificazione, altrimenti la fattispecie più grave è mantenuta.
- Sul piano processuale, le questioni di legittimità costituzionale o di successione di legge sono rilevabili in Cassazione solo se la loro decisione è rilevante e necessaria per la definizione del giudizio; diversamente la questione è inammissibile o non rilevante.
- Nella determinazione della pena il giudice d'appello ha ampia discrezionalità: contestazioni generiche sulla dosimetria o sulla mancata applicazione di attenuanti necessitano di specificità e dimostrazione del vizio di motivazione per essere accolte in sede di legittimità.
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