Cassazione Penale, Sentenza n. 2726/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25/03/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando Latela per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (distrazione di otto automezzi e tenue di scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio) e per omessa dichiarazione IVA per l'anno 2013. Il ricorrente, mediante l'Avv. Sergio Rastrelli, ha dedotto: 1) illegittima declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi in appello (art. 585 c.p.p.) per presunta genericità dell'atto di appello originario; 2) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova della distrazione e della bancarotta patrimoniale e documentale (confusione con il passivo fallimentare, mancata indagine sul dolo specifico); 3) insussistenza del dolo e del superamento della soglia di punibilità per l'omessa dichiarazione IVA; 4) illecito rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.); 5) vizio nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano motivazionale ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi in appello perché essi riguardavano 'punti' diversi rispetto alle doglianze originarie e non erano mero sviluppo di quelle dedotte in primo luogo. Ha confermato i principi di diritto richiamati in materia di bancarotta: per la bancarotta patrimoniale non è necessario un nesso causale tra distrazione e fallimento e l'elemento soggettivo è il dolo generico (basta la consapevole destinazione patrimoniale a fini estranei all'impresa). La Corte territoriale ha adeguatamente ritenuto provata la distrazione in mancanza di spiegazioni sull'allocazione dei beni e per l'abbandono di mezzi societari a persone prive di incarichi formali. La domanda di rinnovazione istruttoria è stata correttamente rigettata poiché generica e riferita a prove non sopravvenute né necessarie. La censura sulla determinazione della pena è stata ritenuta generica e infondata, posto il margine discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
I 'motivi nuovi' di impugnazione in appello devono essere connessi funzionalmente ai motivi originari enunciati; non sono ammissibili se introducono censure su punti diversi dalla decisione investita dall'impugnazione principale.
art. 581, lett. a) cod. proc. pen.
Rinvio alla necessità che l'atto di gravame indichi i capi e i punti della decisione impugnata, da cui dipende l'ammissibilità dei motivi nuovi.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; può essere ritenuta non necessaria se le prove indicate non sono sopravvenute o non sono indispensabili per decidere.
art. 223 l.f. (legge fallimentare)
Norma richiamata nel quadro delle regole fallimentari cui la Corte ha fatto riferimento nell'analisi delle condotte di distrazione e dell'effetto sul patrimonio sociale.
art. 216 l.f.
Rilevanza del comportamento di dissipazione dei beni aziendali (es. abbandono di autovetture a soggetti estranei) ai fini della configurazione della bancarotta per distrazione.
art. 87 legge fallimentare
Richiama l'obbligo di verità del fallito/interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni aziendali, giustificando l'inversione dell'onere della prova in caso di mancato rinvenimento.
art. 43 cod. pen.
Richiamato in connessione alla contestazione dell'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione IVA (dolo).
art. 133 cod. pen.
Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena; è sufficiente che motivi l'uso dei criteri indicati da tale norma.
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passerelli)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento e che l'elemento soggettivo può essere il dolo generico; principio applicato dalla Corte nella fattispecie.
Massime di principio
- I 'motivi nuovi' in appello sono ammessi solo se rappresentano sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari; non possono introdurre censure su punti nuovi o ampliare il petitum.
- In materia di bancarotta per distrazione, la prova può essere desunta dal mancato rinvenimento dei beni aziendali e dalla mancata giustificazione dell'amministratore circa la loro destinazione: sussiste una 'inversione apparente' dell'onere della prova.
- Per la bancarotta patrimoniale non è sempre necessario provare un nesso causale tra il singolo atto di distrazione e il fallimento; è sufficiente che l'imprenditore abbia depauperato il patrimonio societario destinandolo a fini estranei all'impresa.
- Il dolo richiesto per la bancarotta per distrazione può essere il dolo generico: non è sempre necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: la parte deve indicare prove sopravvenute o indispensabili alla decisione; richieste generiche possono essere rigettate.
- La valutazione della pena appartiene di regola al giudice di merito e la sua determinazione è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o carenza della motivazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è frequente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende; dunque la presentazione di ricorsi manifestamente infondati può avere conseguenze economiche.
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