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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, n. 345/2025, depositata in data 28.5.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 477/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 il 29.5.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda della Prof.ssa Arianna RAGNI, accertando il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e conseguentemente condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell'importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

Giustizia amministrativa202500870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona relativa all'accredito di € 500,00 sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all'accredito dell'importo sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito il giudicato mediante accredito dell'importo sulla carta elettronica. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta esecuzione del giudicato e l'integrale soddisfazione della pretesa azionata avessero fatto venir meno l'oggetto della controversia. Ha posto le spese a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, liquidandole complessivamente in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. La liquidazione è stata contenuta in considerazione del fatto che l'Amministrazione, sebbene solo dopo la proposizione del ricorso, aveva adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato l'esecuzione del giudicato; l'intervenuto adempimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1 l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 475 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022

    Richiamato in relazione alla notificazione in forma esecutiva della sentenza del giudice del lavoro, divenuta giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato dal giudicato presupposto per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio doveva essere accreditato fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata sia stata interamente soddisfatta.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario a causa della precedente inerzia; tuttavia, la liquidazione può essere contenuta quando l'amministrazione abbia adempiuto prima della decisione, evitando ulteriori attività processuali e aggravi di spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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