Cassazione Penale, Sentenza n. 20161/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Migliaccio impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo aveva disposto la correzione di un errore materiale nel decreto di confisca del 21/06/2012 (inserendo la menzione della dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita del 23/11/2009 relativo a un immobile in Via Salvatore Quasimodo 10) e aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revoca/di declaratoria di inefficacia della confisca. La ricorrente contestava: (1) l'abnormità del provvedimento perché l'istanza iniziale dell'amministratore giudiziario era mera richiesta di correzione materiale dell'intestazione dell'immobile e non revoca della confisca, per cui il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la sua opposizione come richiesta di revoca; (2) la decisione di rigetto della revoca per inesistenza di elementi di novità e per accertata sproporzione tra redditi e investimento, poiché la ricorrente sosteneva l'assenza di prova circa la sproporzione, in particolare la sua impossibilità a sostenere l'accollo delle rate del mutuo a partire dalla fine del 2009 e la valutazione errata del periodo temporale e dei redditi rilevanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la questione principale fosse la qualificazione della domanda della Migliaccio come istanza di revoca della confisca, e che contro la decisione su tale istanza spettasse l'appello e non il ricorso per cassazione. Pur osservando che il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta per carenza di "novità" e per accertata sproporzione e, conseguentemente, ha proceduto alla correzione dell'errore materiale inserendo la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita nel decreto di confisca, la Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione era erronamente qualificato. Tale errore non rende comunque inammissibile l'impugnazione: la Corte ha disposto la riclassificazione con trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente, ai sensi dei principi di conservazione degli atti e dell'art. 568, comma 5, c.p.p. In sintesi: il merito della revoca non è stato accolto dalla pronuncia impugnata; la Suprema Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la valutazione con il rito e il grado di impugnazione corretti.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché la procedura avviata dall'amministratore giudiziario era inizialmente volta alla correzione di un errore materiale; la Corte segnala che l'uso di tale procedura non può essere esteso a finalità diverse (come la revoca) senza corretta qualificazione.
art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Secondo la normativa previgente (applicabile ratione temporis), la competenza a decidere sull'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale spetta all'organo che ha pronunciato la confisca; avverso la decisione sul riesame/ revoca è esperibile l'appello.
art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte ricorda che, per i procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, si applicano le norme previgenti; ciò giustifica l'uso dell'art. 7 legge 1423/1956 e l'indicazione che l'impugnazione corretta è l'appello.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio del favor impugnationis: se l'impugnazione è proposta a giudice incompetente, questi deve trasmettere gli atti al giudice competente; perciò la Corte ordina la trasmissione alla Corte d'appello competente anziché dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se una parte propone un ricorso per cassazione ma la questione è in realtà impugnabile con appello (specialmente nelle impugnazioni contro decisioni su istanze di revoca di misure di prevenzione disposte anteriormente a riforme legislative), il giudice investito deve, in linea di principio, riclassificare l'impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente (favor impugnationis, art. 568 c.p.p.) invece di dichiararla inammissibile.
- La correzione di un errore materiale nel decreto di confisca (es. indicazione del titolare dell'immobile) è procedimento distinto dalla domanda di revoca della confisca; se nel corso del procedimento emergono istanze che implichino la revoca, il giudice deve valutarne la legittimità procedurale e il rito corretto per l'impugnazione.
- L'istanza di revoca/di declaratoria di inefficacia della confisca richiede l'allegazione di elementi nuovi e decisivi rispetto al giudizio originario: l'assenza di "novità" rilevanti può giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza per mero iterazione di questioni già decide.
- Nei procedimenti iniziati prima di modifiche legislative, va verificata la normativa applicabile ratione temporis: le norme previgenti possono stabilire competenze e rimedi diversi (es. competenza del medesimo organo che ha pronunciato la confisca e rimedio in appello).
- Sul piano sostanziale, per opporsi a una confisca per sproporzione patrimoniale, il resistente deve fornire prova che l'incremento patrimoniale sia giustificabile con redditi leciti nel periodo rilevante; la prova della impossibilità di sostenere un onere (es. rate di mutuo) deve essere documentata con elementi di fatto specifici e nuovi.
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