Cassazione Civile, Ordinanza n. 33414/2025 del 21/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da una verifica fiscale seguita da avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2007, con recupero di maggior reddito d'impresa, imputazione per trasparenza ai soci e irrogazione di sanzioni. Dopo una decisione di primo grado che aveva parzialmente rideterminato l'IVA e, per conseguenza, le sanzioni, l'Ufficio notificava un'intimazione di pagamento per due terzi delle sanzioni originarie, qualificandola come atto di riscossione ex art. 68 d.lgs. 546/1992 e art. 29 d.l. 78/2010. I contribuenti impugnavano l'intimazione sostenendo che l'Ufficio aveva illegittimamente rideterminato le sanzioni in modo discrezionale e che l'atto, pur formalmente esattivo, aveva natura sostanzialmente impositiva. Successivamente i contribuenti chiedevano la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018; l'Agenzia opponeva diniego ritenendo che la lite avesse ad oggetto un atto di pura riscossione e non un atto impositivo. I contribuenti ricorrevano quindi avverso il diniego deducendone la nullità per difetto di motivazione e per violazione della disciplina sulla definizione agevolata, sostenendo che la controversia avesse ad oggetto sanzioni collegate a tributi già definiti e che, in tale ipotesi, fosse dovuta la definizione a zero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata. Ha affermato che, nel caso concreto, l'intimazione di pagamento notificata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 non era un mero atto di riscossione, perché l'Ufficio vi aveva in concreto esercitato una nuova potestà impositiva, rideterminando discrezionalmente il quantum delle sanzioni senza che la sentenza di primo grado avesse liquidato l'importo dovuto. Per questo la controversia rientrava nell'ambito dell'art. 6 d.l. 119/2018. Una volta rimosso il diniego, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la definizione è avvenuta per estinzione e non per rigetto/inammissibilità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
comma 1; comma 3; comma 10; comma 12; comma 13
La definizione agevolata riguarda le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi; nella specie, la nozione va letta in senso sostanziale e non meramente formale. Se la lite concerne sanzioni collegate a tributi già definiti e l'atto impugnato, pur formalmente esattivo, esprime in concreto una nuova pretesa fiscale, la controversia è definibile e la domanda del contribuente può condurre all'estinzione del giudizio.
art. 68 d.lgs. 546/1992
riscossione frazionata; pagamento dei due terzi dopo la sentenza di primo grado; pagamento dell'ammontare risultante dalla sentenza di primo grado in caso di accoglimento parziale
La riscossione frazionata presuppone che la sentenza di primo grado abbia determinato l'ammontare dovuto; non attribuisce all'Amministrazione discrezionalità nella quantificazione. Se la decisione di primo grado non liquida il dovuto, l'intimazione che ridetermina il quantum può assumere natura sostanzialmente impositiva.
art. 29 d.l. 78/2010
L'intimazione di pagamento ivi prevista sostituisce cartella e iscrizione a ruolo nella fase della riscossione frazionata, ma non esclude che, in concreto, l'atto possa essere qualificato come impositivo se introduce per la prima volta una diversa pretesa fiscale.
art. 19 d.lgs. 472/1997
La disciplina della riscossione delle sanzioni in pendenza di giudizio rinvia al meccanismo dell'art. 68 d.lgs. 546/1992.
art. 1 comma 4 d.l. 148/2017
c.d. rottamazione cartelle bis
La definizione agevolata delle cartelle di pagamento ha consentito ai contribuenti di sanare la posizione relativa alle obbligazioni tributarie sottostanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non trova applicazione quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, poiché la norma riguarda pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito della memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, la nozione di "atto impositivo" deve essere interpretata in senso sostanziale: rileva la funzione effettiva dell'atto e non il suo nomen iuris.
- Può essere considerato atto impositivo anche un atto formalmente esattivo quando, in concreto, l'Amministrazione vi eserciti per la prima volta una nuova o diversa pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
- La riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 presuppone che l'importo dovuto sia già determinato dal titolo giudiziale; in mancanza, l'Ufficio non può colmare il vuoto con una quantificazione discrezionale.
- Quando la controversia riguarda sanzioni collegate a tributi già definiti e l'atto impugnato introduce una nuova determinazione del quantum, la lite può rientrare nell'ambito applicativo della definizione agevolata.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere e non giustifica l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità.
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