Cassazione Civile, Ordinanza n. 31256/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, formatosi per silenzio-rifiuto, sull'istanza di rimborso presentata da un ex dipendente di un istituto bancario, ammesso in pendenza di rapporto a un Fondo di solidarietà e destinatario, negli anni d'imposta 2008-2012, di assegni straordinari di sostegno al reddito. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero essere tassate con regime separato, con conseguente diritto al rimborso delle maggiori imposte trattenute dall'INPS come sostituto d'imposta. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente e riconosciuto il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 375/2003, del D.M. n. 158/2000, dell'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997, dell'art. 26, comma 23, L. n. 448/1998 e dell'art. 2, comma 28, L. n. 662/1996. Secondo l'Ufficio, la CTR aveva erroneamente esteso al personale addetto alla riscossione tributi il regime fiscale favorevole previsto per il solo personale del settore credito, mentre per i dipendenti addetti alla riscossione dei crediti erariali si applica la diversa disciplina del D.M. n. 375/2003, che non richiama la tassazione separata di cui all'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997. Il controricorrente ha resistito anche invocando un preteso giudicato favorevole sull'ulteriore agevolazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha ricostruito il quadro normativo distinguendo tra la disciplina transitoria del settore credito, attuata dal D.M. n. 158/2000 e collegata all'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997, e la diversa disciplina del personale addetto al servizio di riscossione tributi, regolata dal D.M. n. 375/2003, fondato soltanto sull'art. 2, comma 28, L. n. 662/1996. Poiché il contribuente era addetto alla riscossione di crediti erariali e dunque rientrava nel diverso fondo del D.M. n. 375/2003, la Corte ha escluso l'applicabilità del regime di tassazione separata e, per conseguenza, anche del beneficio ulteriore previsto dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di giudicato sollevata dal contribuente, perché il tema dell'esclusione della tassazione separata investiva necessariamente anche la pretesa agevolazione ulteriore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 28, L. n. 662/1996
norma istitutiva dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito nei processi di ristrutturazione aziendale, comprensiva anche del settore della riscossione dei tributi e dei crediti erariali; non comporta, di per sé, l'applicazione del regime transitorio di tassazione separata previsto per il settore credito
art. 59, comma 3, L. n. 449/1997
disciplina transitoria riferita agli accordi del settore credito stipulati entro il 31 marzo 1998; il regime di tassazione separata si applica solo ai lavoratori del settore credito e non al personale addetto alla riscossione tributi
art. 26, comma 23, L. n. 448/1998
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione di interpretazione autentica del sistema fiscale applicabile, ma non determinante autonomamente nella soluzione della controversia
art. 2 del D.M. n. 375/2003
regolamento del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione tributi; la Corte lo considera disciplina specifica applicabile al caso, alternativa rispetto a quella del settore credito
D.M. 28 aprile 2000, n. 158
regolamento del Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito; è la base regolamentare della disciplina transitoria che consente la tassazione separata per gli esodi incentivati del settore credito
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986
agevolazione del dimezzamento dell'imposta per somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto per incentivare l'esodo; presuppone la ricorrenza del regime di tassazione separata e quindi non si applica se tale regime è escluso
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
richiamato quale base del meccanismo della tassazione separata per le somme corrisposte alla cessazione del rapporto; nella pronuncia è valorizzato come presupposto della disciplina agevolativa
art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
richiamato come numerazione attuale della norma sulla tassazione separata, in continuità con il previgente art. 16
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato previsto per gli esodi incentivati nel settore credito non è estensibile, in via analogica, ai dipendenti appartenenti a un diverso settore contrattuale o regolamentare, anche se operanti nello stesso gruppo societario o istituto.
- Quando una disciplina speciale richiama espressamente una determinata fonte collettiva o un determinato termine per la stipula degli accordi, il beneficio fiscale collegato a quella disciplina resta circoscritto ai rapporti e ai lavoratori rientranti in quel perimetro.
- L'applicazione dell'agevolazione prevista per le somme corrisposte alla cessazione del rapporto presuppone la previa ricorrenza del regime di tassazione separata; se questo è escluso, viene meno anche il beneficio ulteriore sul prelievo.
- L'eccezione di giudicato non può essere accolta quando il capo invocato dipende logicamente dalla stessa questione decisa nel giudizio impugnato e la nuova censura investe il presupposto comune della tassazione separata.
- In presenza di un inquadramento normativo speciale e di un accertamento di fatto non controverso sul tipo di mansioni svolte, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, se non occorrono ulteriori verifiche istruttorie.
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