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Sentenza

Sentenza n. 3272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria definitiva di un concorso per docente AFAM e disposto la rinnovazione della valutazione dei titoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto di docente di prima fascia nel settore AFAM. Due candidati avevano ottenuto il punteggio massimo di 100 punti; la graduatoria definitiva aveva collocato al primo posto l’appellante principale in ragione della minore età anagrafica. Il candidato secondo classificato aveva impugnato la graduatoria e gli atti concorsuali, sostenendo che il primo classificato avesse indicato un numero di titoli superiore al limite massimo di venti previsto dal bando e che avesse ricevuto il punteggio massimo per i titoli di servizio pur non avendo indicato, per ciascun titolo, il numero di protocollo del bando e della graduatoria definitiva relativi al servizio. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che il superamento del limite numerico imponesse l’azzeramento del punteggio relativo e che l’omessa indicazione dei protocolli impedisse l’attribuzione del punteggio. L’appellante principale ha censurato tali statuizioni deducendo errore di fatto, error in iudicando, carenza di motivazione e violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1-3 l. n. 241/1990 e del bando. Il Conservatorio ha proposto appello incidentale, contestando anch’esso l’azzeramento del punteggio per i titoli eccedenti e la mancata attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, richiamando anche i principi di proporzionalità, buon andamento, favor partecipationis e soccorso istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto sia l’appello principale sia l’appello incidentale e ha riformato la sentenza del TAR. Quanto al limite di venti titoli, ha rilevato che il bando prevedeva la presentazione massima di venti titoli, ma non stabiliva né l’esclusione dalla procedura né la perdita del punteggio dell’intera categoria in caso di indicazione di un numero superiore. Anche l’art. 6 del bando, relativo alle cause di esclusione e non ammissione, non contemplava tale ipotesi. Pertanto, la conseguenza coerente con la lex specialis, la ragionevolezza e il favor partecipationis consiste nella valutazione dei soli primi venti titoli, secondo l’ordine di indicazione e allegazione, con irrilevanza dei titoli eccedenti; non è invece legittimo azzerare l’intero punteggio della categoria. Quanto ai titoli di servizio, il candidato aveva indicato i bandi, le date, l’ente di riferimento e i dati necessari a identificare e verificare i servizi, omettendo soltanto il numero di protocollo. Tale dato non era richiesto a pena di esclusione e il portale telematico non prevedeva uno specifico campo per inserirlo. L’omissione è stata qualificata come mera irregolarità formale, inidonea a incidere sul requisito sostanziale o sulla possibilità di effettuare i controlli. Il TAR aveva quindi adottato un’interpretazione eccessivamente formalistica, introducendo una sanzione atipica; ove necessario, l’amministrazione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio. La Commissione, in diversa composizione, dovrà rinnovare l’attribuzione dei punteggi considerando soltanto i primi venti titoli indicati e allegati. I motivi riproposti sono stati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità della procedura concorsuale, senza che la sentenza ne enunci una specifica interpretazione autonoma.

  • artt. 1-3 l. n. 241/1990

    Sono richiamati quali espressione dei principi generali di ragionevolezza, motivazione e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    È richiamato dall’appello incidentale in relazione alla rilevanza dell’irregolarità formale, ma la sentenza non fonda espressamente su tale disposizione la decisione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dall’appello incidentale in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, valorizzati dal Collegio nel rifiuto di interpretazioni eccessivamente formalistiche.

  • art. 6 del bando di concorso

    Poiché le cause di esclusione e non ammissione non comprendevano l’indicazione di oltre venti titoli, tale violazione non poteva comportare né l’esclusione né l’azzeramento del punteggio.

  • art. 8 del bando di concorso

    presentazione massima di 20 titoli

    Il limite numerico comporta la valutazione dei soli primi venti titoli indicati e allegati, mentre i titoli ulteriori restano irrilevanti; in assenza di una sanzione espressa, non può determinare l’azzeramento dell’intero punteggio.

  • art. 5, comma III, del bando di concorso

    I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il/la candidato/a dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.

    L’omessa indicazione del solo numero di protocollo, quando il titolo sia comunque identificabile e verificabile e il bando non preveda tale omissione a pena di esclusione, costituisce mera irregolarità formale e non impedisce l’attribuzione del punteggio; ove necessario, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce un numero massimo di titoli presentabili senza prevedere espressamente l’esclusione o l’azzeramento del punteggio in caso di superamento, la conseguenza proporzionata è la valutazione dei soli titoli indicati entro il limite, secondo l’ordine di presentazione, con irrilevanza di quelli eccedenti.
  • In una procedura concorsuale non è consentito introdurre, in via interpretativa, una sanzione atipica di azzeramento dell’intero punteggio quando il bando non la preveda né espressamente né implicitamente.
  • L’omessa indicazione di un dato meramente formale relativo a un titolo non impedisce la valutazione dello stesso quando le informazioni fornite consentano all’amministrazione di identificarlo e verificarlo e non sia prevista una sanzione espulsiva.
  • Il principio del favor partecipationis, insieme a ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, impone di preferire, tra le interpretazioni possibili della lex specialis, quella che conserva la partecipazione e la valutabilità sostanziale dei titoli, senza alterare la par condicio.
  • Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per completare dati formali o documentali relativi a un requisito già sostanzialmente posseduto, quando l’integrazione non comporti la formazione ex novo del requisito né una modifica dell’offerta o della dichiarazione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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