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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14047/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del profitto del reato ex d.lgs. n.231/2001, deducendo che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora. Area 62 ha prodotto documentazione attestante la capienza del patrimonio e l'assenza di rischio di sottrazione del profitto alla futura confisca; il Tribunale del riesame si era limitato a ritenere che la natura obbligatoria della confisca (art. 19 d.lgs. 231/2001) renderebbe superflua la valutazione del periculum, aderendo a un orientamento che consente il sequestro sulla sola confiscabilità astratta del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 53 d.lgs. 231/2001 richieda una motivazione, seppur concisa, in ordine alle esigenze cautelari (periculum in mora). Ha affermato che la qualificazione della confisca come obbligatoria non esclude l'onere motivazionale e che, nel contesto della responsabilità degli enti, tale onere è ancor più stringente per tutelare la continuità aziendale e garantire proporzionalità. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Macerata perché riesamini il periculum valutando l'entità della confisca in relazione alla consistenza e composizione del patrimonio, la tipologia dei beni (immobili, beni produttivi, liquidità), la destinazione all'attività produttiva, la facilità di monetizzazione e indici di rischio di dissipatione o occultamento. È stato richiamato che la mancanza totale della motivazione sul periculum comporta nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 24

    art. 24 d.lgs. n. 231/2001

    individuazione dei delitti presupposto (tra cui indebita percezione di erogazioni, truffa e frode nelle pubbliche forniture) rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente e della confiscabilità del profitto

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 19

    art. 19 d.lgs. n. 231/2001

    la confisca è qualificata come sanzione; tuttavia la sua natura obbligatoria non elimina l'obbligo motivazionale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in ordine al periculum

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 53

    art. 53 d.lgs. n. 231/2001

    disciplinando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, richiede che il provvedimento sia motivato anche sulle esigenze cautelari, in coerenza con l'art. 321 c.p.p.

  • codice di procedura penale - art. 321

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    norma generale sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; sulle Sezioni Unite si è affermato che anche in presenza di confisca obbligatoria il provvedimento deve motivare le esigenze cautelari (fumus e periculum)

  • codice di procedura penale - art. 316

    norma sul sequestro conservativo citata a confronto: il sequestro conservativo ammette l'alternativa mancanza delle garanzie o rischio di dispersione; non si intende automatica equiparazione dei presupposti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • codice di procedura penale - art. 309, comma 9

    art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    richiamato per il principio che la carenza motivazionale del decreto di sequestro può comportare la nullità del provvedimento

  • codice di procedura penale - art. 324, comma 7

    art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    collegamento alla nullità del provvedimento per mancanza di motivazione nella fase di riesame cautelare

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 27

    richiamato nella motivazione in funzione di tutela della presunzione di non colpevolezza e della proporzionalità nelle misure che anticipano effetti sanzionatori

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6, par. 2

    richiamato per il principio della presunzione di non colpevolezza che impone cautele motivazionali quando si adottano misure che anticipano effetti sanzionatori

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca su enti (art. 53 d.lgs. 231/2001) richiede sempre una motivazione, anche se concisa, relativa alle esigenze cautelari (periculum in mora); la qualificazione della confisca come obbligatoria non esonera tale onere.
  • Nel procedimento a carico degli enti la necessità motivazionale è ancora più stringente per la possibile incidenza del sequestro sulla continuità aziendale e sui diritti di proprietà e di iniziativa economica.
  • Il periculum va valutato in concreto considerando l'entità della confisca, la consistenza e composizione del patrimonio (immobili, beni strumentali, liquidità), la destinazione dei beni all'attività produttiva e la loro agevole monetizzazione, nonché indici concreti di rischio di dissipatione, occultamento o alienazione.
  • La mera sproporzione tra ammontare del profitto confiscabile e patrimonio dell'ente non è di per sé sufficiente a giustificare il sequestro; è necessario un quid pluris che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo.
  • Se la motivazione sul periculum è del tutto mancante il provvedimento di sequestro è affetto da nullità che impedisce al tribunale del riesame di colmare la lacuna: ciò comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Per resistere efficacemente a un sequestro finalizzato alla confisca è utile produrre documentazione dettagliata sulla composizione patrimoniale, sulla destinazione dei beni all'attività aziendale, e sugli elementi che escludono il rischio concreto di depauperamento o dispersione della garanzia patrimoniale.
  • In fase di riesame il giudice deve operare una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto ai beni e alla funzione aziendale, motivando le ragioni per cui la misura cautelare sia necessaria e non eccessiva.

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