Cassazione Penale, Sentenza n. 3794/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno (4/10/2021) che, in parziale riforma dell'ordinanza del GIP, aveva annullato la misura cautelare agli arresti domiciliari solo in relazione ad alcuni punti e confermato la misura per altri capi. Il difensore ha impugnato limitatamente ai capi 1 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), 34 e 58, deducendo: 1) vizio di motivazione per travisamento della prova (sostanzialmente contestando che il ricorrente fosse parte dell'organizzazione e che le intercettazioni/contatti dimostrassero una partecipazione consapevole); 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (argomentando che i rapporti erano limitati nel tempo e negli interlocutori, assenza di mezzi/strumenti dell'associazione, mancanza di prova di partecipazione ai profitti, errata lettura di una conversione intercettata). Il ricorso sostanzialmente chiedeva rivalutazione degli elementi di fatto e della loro interpretazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché configuravano una mera critica di merito alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non un vizio di motivazione riconducibile agli estremi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. (travisiamento della prova sussiste solo se il giudice ha fondato il convincimento su prova inesistente o su risultato di prova nettamente diverso o ha omesso di valutare una prova decisiva). La Corte ha confermato che le intercettazioni e i rapporti con promotori e altri partecipi erano elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, che la durata limitata dei rapporti non esclude la partecipazione e che la conoscenza reciproca di tutti gli associati non è necessaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio per travisamento della prova è applicabile solo se il giudice ha fondato il convincimento su prova inesistente, su un risultato di prova manifestamente diverso o ha omesso di valutare una prova decisiva; non consente una semplice rivalutazione del merito probatorio
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
d.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
Gli artt. 73 e 74 qualificano i reati-fine relativi agli stupefacenti e sono stati richiamati come i reati oggetto delle imputazioni che hanno costituito gli episodi-reato ripetuti idonei a fondare indizi di partecipazione all'associazione
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il vizio per travisamento della prova in Cassazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) richiede che si dimostri l'esistenza di prova inesistente, un risultato di prova nettamente diverso da quello descritto dal giudice di merito o l'omissione di una prova decisiva; le mere divergenze di valutazione probatoria sono inammissibili
- In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la ripetuta commissione in concorso di reati-fine può costituire indicio grave, preciso e concordante della partecipazione al sodalizio anche se i rapporti sono di breve durata
- Non è necessaria la conoscenza reciproca tra tutti i componenti dell'associazione: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare insieme ad almeno altre due persone alla struttura criminosa
- Le questioni che riguardano l'interpretazione delle intercettazioni o la diversa valutazione delle fonti di prova sono ordinarie questioni di merito e non costituiscono, di per sé, motivo idoneo a superare il controllo di ammissibilità in Cassazione
- Per ottenere l'annullamento per insufficienza degli indizi cautelari occorre dimostrare errori logici della motivazione o omissioni di valutazione di elementi decisivi, non limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti
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