Cassazione Civile, Ordinanza n. 34416/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di gas per il pagamento di fatture relative alla fornitura di metano riferite agli anni 2008-2013. L'intestataria dell'utenza ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che gli importi richiesti fossero incongrui rispetto alla metratura dell'appartamento e che il contatore fosse malfunzionante, doglianza che avrebbe già sollevato in passato, e, dall'altro, che fosse maturata la prescrizione quinquennale per una parte dei crediti. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1352, 1418 e 1419 c.c., assumendo la nullità del contratto di fornitura per difetto di sottoscrizione da parte della destinataria indicata e la nullità di alcune clausole vessatorie non accettate; il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2792 c.c. e 633 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio che aveva ritenuto congrui i consumi e idoneo il contatore, nonché la presunzione di veridicità dei dati di misurazione. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e contraddittorio: la dedotta nullità del contratto per mancanza di firma si poneva in incompatibilità logica con la contemporanea invocazione delle clausole generali del medesimo contratto; inoltre il contratto non risultava adeguatamente prodotto/trascritto e, per il tipo di rapporto, la forma scritta non era comunque indispensabile. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio e della CTU non consentita in sede di legittimità, e in parte infondato, poiché la consulenza espletata in primo grado aveva consentito di confermare il buon funzionamento del contatore e la presunzione di veridicità dei consumi contabilizzati, senza che la ricorrente avesse dimostrato che il contatore esaminato non fosse quello che aveva registrato i consumi contestati. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1352 c.c.
La censura di nullità per difetto di forma è stata ritenuta non condivisibile, anche perché nel caso concreto non risultava dimostrata l'operatività di una forma scritta ad substantiam e, comunque, la doglianza era incompatibile con la contestazione dell'esistenza del contratto.
art. 1418 c.c.
Invocato per la nullità del contratto, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 1419 c.c.
Invocato in relazione alla pretesa nullità parziale delle clausole, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e contraddittorietà.
art. 36 d.lgs. 206/2005
Richiamato per sostenere la nullità di specifiche clausole vessatorie, ma senza riportarne il contenuto né dimostrare la concreta incidenza sul contratto; la Corte ha quindi respinto la censura.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato in primo grado dalla parte opponente per eccepire la prescrizione quinquennale di parte dei crediti per corrispettivi di fornitura.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato dalla sentenza di primo grado per la condanna dell'opponente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione meramente apparente o mancante è l'unica anomalia motivazionale deducibile come nullità processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma in base alla quale è stata fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di nullità di un contratto o di clausole contrattuali richiede una censura specifica, autosufficiente e coerente con la tesi complessiva prospettata; non è ammissibile sostenere, nello stesso tempo, che il contratto sia nullo per mancanza di sottoscrizione e che alcune sue clausole siano nulle perché non approvate.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo, non già singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove; il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui emerge, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio non può tradursi in una richiesta alla Corte di cassazione di rivalutare direttamente il materiale probatorio o di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Nei rapporti di somministrazione con misurazione tramite contatore, la risultanza del contatore opera come presunzione semplice di veridicità dei consumi; se la contestazione mira a superarla, occorre un'allegazione e prova specifica idonea a dimostrarne il malfunzionamento o l'inaffidabilità.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una CTU che ha verificato il medesimo apparato di misurazione contestato, la parte che ne contesta l'attendibilità deve dimostrare in modo puntuale l'errore del procedimento logico o il difetto di base fattuale della consulenza, non bastando contestazioni generiche.
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