Ordinanza n. 1816/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego relativo alla SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente, pratica SUE n. 541/2025 (SCIA Prot. 13286 del 03/12/2025), Prot. n. 0002378 del 04/03/2026; - nonché, per quanto occorra, della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990 Prot. n. 0000950 del 29/01/2026; - della richiesta di integrazioni Prot. 13851 del 22/12/2025; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo, ivi comprese eventuali comunicazioni interne di trasmissione del diniego ad altri uffici per “adempimenti di conseguenza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego relativo a una SCIA in sanatoria, connesso alla pratica SUE n. 541/2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il diniego comunale relativo alla SCIA in sanatoria, nonché, ove occorrente, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e la richiesta di integrazioni. Dal testo emerge che la contestazione cautelare riguardava la legittimità del diniego, ritenuto dalla ricorrente lesivo anche in relazione a un giudizio di divisione ereditaria pendente dinanzi al giudice civile. Il Comune e una controinteressata si sono costituiti; un ulteriore soggetto indicato in epigrafe non si è costituito. Il giudice ha rilevato che il diniego è motivato con riferimento alla mancanza dei presupposti relativi alla legittimazione del richiedente. Quanto al periculum in mora, la ricorrente lo ha prospettato come funzionale a incidere sul giudizio di divisione ereditaria già trattenuto in decisione dall'autorità giudiziaria civile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che il diniego fosse adeguatamente motivato quanto alla mancanza dei presupposti di legittimazione del richiedente. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum in mora caratterizzato da gravità e irreparabilità, poiché il pregiudizio prospettato risultava collegato a un giudizio civile di divisione ereditaria già trattenuto in decisione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 300,00 per ciascuno, in favore del Comune e della controinteressata costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata indicata tra gli atti impugnati, senza che l'ordinanza svolga una specifica valutazione autonoma sulla relativa disciplina.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo non può essere concessa quando il provvedimento risulti adeguatamente motivato, sulla base degli elementi sommariamente esaminati, in ordine alla mancanza dei presupposti di legittimazione del richiedente.
- Il periculum in mora richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile; non è sufficiente un pregiudizio collegato all'incidenza dell'atto amministrativo su un giudizio civile già trattenuto in decisione, se non ne emerge una concreta e irreversibile lesione.
Come è indicizzato
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