Sentenza del 20/12/2021 n. 883 - Comm. Trib. Prov. Genova
Contributo unificato - determinazione del tributo - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - valore della lite - indeterminabile - esclusione - cartelle di pagamento - riferibilità - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento del contributo unificato (intimazione a versare €330, ai sensi dell'art.13 c.6-quater DPR 115/2002) e dell'avviso di irrogazione sanzioni ex art.16 DPR 115/2002, nonché censura della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per: notifica via PEC ritenuta inesistente per mancanza di relata e attestazione di conformità, mancato raggiungimento dello scopo, mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione e assenza del processo verbale delle operazioni di verifica; dedotta anche questione di legittimità costituzionale del comma 3-bis dell'art.14 DPR 115/2002 (violazione artt.3 e 24 Cost. e artt.6 e 13 CEDU). Inoltre il ricorrente sosteneva che il valore della lite fosse indeterminabile ai fini del contributo unificato tributario.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni di incostituzionalità del comma 3-bis art.14 DPR 115/2002, confermando che l'omesso versamento del contributo unificato non incide sull'ammissibilità/procedibilità del giudizio e ricordando la possibilità del gratuito patrocinio. Ha dichiarato regolari le notifiche via PEC nel formato p7m/pades/cades e ha affermato che non è richiesta una relata di notifica; in ogni caso l'eventuale vizio è sanato per raggiungimento dello scopo (richiamata giurisprudenza di Cassazione). Ha ritenuto non dovuto il contraddittorio preventivo per le intimazioni di pagamento e le sanzioni collegate e ha giudicato sufficiente la motivazione degli atti (indicazione della norma e degli importi). Sul punto cruciale del valore della lite ha stabilito che, nell'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il valore della lite non è "indeterminabile": va fatto riferimento agli importi indicati nelle cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva. Per tutte queste ragioni ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in €150,00.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 14 comma 3-bis
Il comma 3-bis è stato oggetto di eccezione di incostituzionalità ma la Commissione l'ha ritenuta infondata: l'omesso versamento del contributo unificato non incide sull'ammissibilità o procedibilità del giudizio; il diritto alla difesa può essere garantito con il gratuito patrocinio
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 248 comma 2
"salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite PEC nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio"
Stabilisce che l'invito al pagamento (recupero contributi unificati omessi) può essere notificato anche tramite PEC o depositato in ufficio: la Commissione ha ritenuto corretta la procedura effettuata dall'ufficio
D.L. 23/2020 - art. 29 comma 2 (introduzione art.16 comma 1-ter DPR 115/2002)
"La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'art. 248, è notificata a cura dell'ufficio anche tramite pec, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio."
La notifica della sanzione può avvenire tramite PEC secondo la norma introdotta; la Commissione ha ritenuto valida tale forma di notifica
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 13 comma 6-quater
Prevede l'ammontare del contributo unificato o le modalità di liquidazione: nella fattispecie l'intimazione indicava l'importo di €330,00 come dovuto dal ricorrente
Regolamento UE n. 910/2014 e Decisione di esecuzione n. 1506/2015
Usati per confermare l'equivalenza tecnica e giuridica di firme digitali/pades/cades e validità delle tecnologie di firma elettronica impiegate nelle notifiche via PEC
Ordinanza Corte Costituzionale n. 143/2011
Richiamata per il principio che l'omesso versamento del contributo unificato non incide sull'ammissibilità o sulla procedibilità del ricorso
Ordinanza Cassazione n. 6417/2019
Affermata la possibilità di sanare l'irregolarità della notifica via PEC se è stato comunque raggiunto lo scopo della comunicazione (principio del 'raggiungimento dello scopo')
Circolare Ministero dell'Economia n. 1 DF del 21 settembre 2011
Stabilisce esempi di controversie di valore indeterminabile (es. operazioni catastali, impugnazioni relative a cancellazione/negazione iscrizione ONLUS); la Commissione ha richiamato la circolare per delimitare i casi di indeterminatezza del valore e ha escluso che la fattispecie in esame rientri in tali ipotesi
Massime di principio
- Nelle impugnazioni di comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria il valore della lite deve essere determinato facendo riferimento agli importi indicati nelle cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione; non può essere automaticamente dichiarato "indeterminabile".
- La notifica via PEC in formato p7m/pades/cades è valida e non richiede necessariamente una relata di notifica; eventuali vizi formali possono essere sanati se è dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica.
- L'omesso versamento del contributo unificato non impedisce l'esercizio del diritto di azione davanti al giudice tributario; il contribuente in difficoltà economica può chiedere il gratuito patrocinio.
- L'intimazione di pagamento del contributo unificato e la conseguente sanzione non richiedono, in sé, un contraddittorio endoprocedimentale preliminare, salvo che l'atto imponga una verifica fiscale che renda obbligatorio un contraddittorio.
- La motivazione dell'atto è adeguata se indica la norma di riferimento e gli elementi di fatto essenziali (es. importi e atti richiamati); la mera mancata indicazione di una relata o di un verbale di verifica non è sempre sufficiente a determinare la nullità dell'atto quando il contenuto sia comprensibile e il fine perseguito raggiunto.
- Per computare il contributo unificato tributario occorre fare riferimento agli atti concretamente impugnati e agli importi in essi indicati; il contribuente non può scegliere unilateralmente di qualificare il valore della lite come indeterminabile per ottenere un'aliquota ridotta.
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