Sentenza del 11/06/2015 n. 2044 - Comm. Trib. Prov. Bari
Tributi indiretti - Imposta sui pronostici e le scommesse - Soggetto passivo - Individuazione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta sui pronostici e sulle scommesse. È stato stabilito che l'imposta si applica all'attività di scommessa praticata nel territorio nazionale anche quando gli eventi si svolgono all'estero e anche in assenza o inefficacia della concessione ministeriale. Il presupposto impositivo è rappresentato dal versamento della posta, mentre il termine "gestisce", contenuto nell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, deve essere interpretato nel senso di colui che fornisce il prodotto scommessa, anche per conto di terzi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto che gestiva concretamente l'attività di raccolta del denaro e di pagamento delle vincite sulla base dei risultati visualizzati sui monitor presenti nel locale. Pertanto, la responsabilità fiscale è stata attribuita al gestore effettivo dell'attività di scommesse, indipendentemente dalla titolarità della concessione e dal luogo in cui si svolgevano gli eventi.
Norme richiamate
Art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998
Assoggetta all'imposta l'attività di scommessa con riferimento al luogo in cui essa è praticata.
L'imposta si applica alle scommesse praticate in Italia anche se gli eventi oggetto della scommessa si svolgono all'estero e anche se l'attività è esercitata senza una concessione ministeriale valida.
Art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998
Il termine "gestisce" individua colui che fornisce il prodotto scommessa, anche per conto di terzi.
Il soggetto passivo non è necessariamente il titolare formale della concessione o il proprietario dell'organizzazione, ma chi svolge in concreto l'attività di raccolta delle giocate e gestione delle vincite.
Art. 1, comma 66, lettera a), della legge n. 220 del 2010
Ha fornito un'interpretazione autentica della disciplina, confermando l'applicabilità dell'imposta alle attività di scommessa svolte nel territorio nazionale anche in assenza o inefficacia della concessione ministeriale.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto passivo dell'imposta occorre guardare alla gestione effettiva dell'attività, non soltanto alla titolarità formale della concessione o del contratto.
- È soggetto all'imposta chi raccoglie le somme degli scommettitori, fornisce il servizio di scommessa e provvede, direttamente o indirettamente, al pagamento delle vincite.
- L'assenza, l'invalidità o l'inefficacia della concessione non elimina automaticamente l'obbligo tributario se l'attività di scommessa viene concretamente esercitata.
- Il collegamento territoriale rilevante è il luogo in cui la scommessa viene praticata o in cui viene versata la posta, non necessariamente il luogo dell'evento oggetto della giocata.
- In casi analoghi, la prova dell'effettiva attività svolta nel locale, come la raccolta del denaro e la gestione dei pagamenti in base ai risultati visualizzati, può essere sufficiente per attribuire l'obbligo d'imposta al gestore.
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