Cassazione Civile, Sentenza n. 7499/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza n. 134/2021 del Consiglio Nazionale Forense con cui era stato rigettato il ricorso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Aquila che aveva inflitto all'avv. Fausto Antonucci la sanzione della sospensione di 2 mesi per violazione deontologica (art. 9 in relazione all'art. 52, comma 1, del Codice Deontologico Forense) in relazione a espressioni ritenute offensive contenute nel ricorso per cassazione e nell'atto di appello redatti dallo stesso Antonucci nella duplice veste di difensore e imputato. Il ricorso per cassazione denunciava: insufficienza della prova dell'offensività, assenza dell'elemento soggettivo e legittimo esercizio del diritto di difesa, vizi procedurali e di motivazione nella decisione del CNF, nullità per ritardo nel deposito della sentenza, irregolarità nella composizione del collegio che ha deciso, errori nella formulazione del capo di incolpazione, mancato rispetto dei termini procedimentali e mancata dichiarazione di prescrizione. Inoltre azzardava la nullità della notifica dell'impugnazione al CNF per mancata qualità dell'atto di notificante (l'avv. Antonucci era sospeso al momento della notifica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53/1994. Ha ritenuto che la notifica del ricorso, eseguita il 6 settembre 2021 dall'Avv. Antonucci (all'epoca sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione decorrente dall'8 luglio 2021 e cessata l'8 settembre 2021), fosse nulla per difetto della qualità soggettiva richiesta dalla legge per compiere la notificazione (la notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 presuppone la qualità di avvocato del notificante, qualità che mancava alla data del 6 settembre). Ha escluso che la delega a terzi rendesse valida la notifica, ritenendola improduttiva di effetti in presenza del requisito soggettivo imperativo. Sulla base di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e informato della sussistenza degli obblighi di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla l. n.228/2012.
Norme richiamate
Codice Deontologico Forense (art. 9 e art. 52, comma 1)
Le espressioni utilizzate dall'avvocato nei suoi scritti difensivi possono integrare illecito disciplinare se hanno carattere offensivo; ai fini disciplinari è sufficiente la volontarietà del comportamento e il Consiglio dispone del libero convincimento nella valutazione delle risultanze.
Legge n. 247/2012 (art. 61 e art. 62)
La proposizione del ricorso avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina sospende l'esecuzione del provvedimento; la sospensione dall'esercizio della professione decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza distrettuale, con effetti sui termini e sulla possibilità di esercitare atti professionali come la notificazione.
Legge n. 53/1994 (art. 11; art. 6 richiamato nella motivazione)
La notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 presuppone la qualità di avvocato del soggetto che notifica (la legge collega tale qualità alla qualifica di pubblico ufficiale). La mancanza di tale requisito soggettivo comporta la nullità della notificazione, nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
Regola l'ulteriore contributo unificato ove ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 228/2012: il rigetto del ricorso propone l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'importo aggiuntivo pari al contributo dovuto per l'impugnazione.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8-bis) e Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 16, comma 1)
Hanno consentito alla Corte di procedere alla trattazione in camera di consiglio senza intervento della parte pubblica o del difensore in mancanza di richiesta di udienza pubblica; la Corte ha agito su base normativa che ammette la trattazione scritta/ a consiglio nelle condizioni indicate.
Espressioni contestate (citazioni dalla motivazione disciplinare)
"…ed in specie di Scocco Luciano, sodale dell’ambiente giudiziario-forense-amministrativo locale, quale cancelliere del Tribunale di Pescara – funzionario giudiziario, che lavora e ha collaborato con diversi magistrati coinvolti nelle azioni e decisioni all’incontrario ovvero omissioni pendenti in ogni sede, e/o con loro parenti e/o affini ovvero dei loro difensori"; "…così come i suoi familiari, letteralmente rovinati da magistrati disonesti che impunemente delinquono e non vengono perseguiti e fatti perseguire come per legge…"
Le frasi citate sono state ritenute dal Consiglio Distrettuale e confermate dal CNF come espressioni offensive e sconvenienti idonee a integrare la violazione disciplinare, a prescindere da eventuali contestazioni di veridicità dei fatti riferiti.
Massime di principio
- La validità della notificazione ex lege n. 53/1994 richiede che il notificante abbia la qualità di avvocato al momento dell'atto: se il soggetto è sospeso, la notifica effettuata da lui è nulla e ciò può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La sospensione disciplinare ha effetti pratici immediati sui termini e sulle attività processuali: prima di compiere atti (notifiche, deleghe) verificare la decorrenza e la cessazione della sospensione.
- La mera delega o procura non supplisce al requisito soggettivo richiesto dalla legge per la notificazione prevista dalla legge n. 53/1994 quando la norma esige specificamente la qualità dell'atto compiuto dal notificante.
- In procedimenti disciplinari le espressioni ritenute offensive, anche se inserite in atti di difesa, possono integrare illecito disciplinare se giudicate volontarie e offensive; la valutazione della offensività e della congruità della sanzione rientra nella discrezionalità degli organi disciplinari (principio del libero convincimento).
- I vizi formali della notifica e della regolare impugnazione possono essere decisivi e determinare l'inammissibilità della domanda in Cassazione a prescindere dalla fondatezza dei motivi sostanziali.
- Quando si impugna una decisione disciplinare è essenziale rispettare scrupolosamente le regole di forma (indicazione chiara degli atti contestati, corretta imputazione e termini) e assicurarsi che chi esegue le notifiche sia legittimato a farle.
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