Sentenza n. 1940/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 5 marzo 2025, n. 244, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e disposto l’accredito complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 5 marzo 2025, n. 244, non impugnata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e condannato il Ministero a costituirla accreditando 500 euro per ciascun anno, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2025; il ricorso è stato notificato e depositato il 20 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione entro 60 giorni, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente notiziato, non si è costituito e non ha documentato l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. e che il Ministero non aveva fornito elementi comprovanti l’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare 1.500 euro sul portafoglio Carta del docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte dopo la scadenza infruttuosa del termine e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando ricorrono i presupposti processuali verificati dal TAR, tra cui il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio applicabile.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 6 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
Per agire in ottemperanza contro l’amministrazione in relazione al titolo giudiziale considerato, il TAR ha verificato anche la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Anche le statuizioni ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario possono essere attuate mediante il giudizio amministrativo di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» di Andrea Papaccio della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’esecuzione del giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio per tre anni scolastici, richiede l’accredito di 1.500 euro sul portafoglio Carta del docente per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione delle statuizioni rimaste inadempiute di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza, il giudice verifica il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Se l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinarle l’esecuzione entro un termine e nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
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