Cassazione Civile, Ordinanza n. 34406/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda della curatela fallimentare di dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l. fall., l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dai coniugi su beni immobili in parte di proprietà esclusiva del marito fallito e in parte in comunione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Catania hanno accolto la revocatoria, ritenendo sussistenti preesistenti esposizioni debitorie del fallito, un pregiudizio alla garanzia dei creditori per effetto del vincolo di destinazione imposto ai beni, e la scientia damni. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione e carenza di interesse della curatela in relazione ai beni di proprietà della moglie; 2) violazione degli artt. 170 e 2901 c.c., nonché degli artt. 46 e 64 l. fall., sostenendo che il fondo patrimoniale, quale patrimonio separato, sarebbe aggredibile solo nei limiti dell'art. 170 c.c. e che i debiti richiamati riguardavano mutui fondiari per investimenti produttivi; 3) violazione delle norme sulla revocatoria e sull'onere della prova, contestando che la curatela avesse provato il credito, la preesistenza, il mutamento del patrimonio e l'eventus damni, oltre a censurare l'asserita inversione dell'onere probatorio; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il fondo patrimoniale, quando è aggredito con azione revocatoria, deve essere impugnato nei confronti di entrambi i coniugi, essendo l'altro coniuge litisconsorte necessario, e non risultava alcuna ultrapetizione, poiché la domanda della curatela era limitata alle quote e ai beni indicati. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile per novità quanto alla dedotta violazione dell'art. 64 l. fall.; infondato quanto alla tesi secondo cui la disciplina dell'art. 170 c.c. escluderebbe la revocatoria, perché la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito revocabile ex art. 2901 c.c. se ricorrono eventus damni e scientia damni. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'onere della prova: nella revocatoria promossa dalla curatela ex art. 66 l. fall. spetta alla curatela provare la preesistenza delle ragioni creditorie, la consistenza dei crediti e la modificazione peggiorativa del patrimonio; nondimeno, nel caso concreto, l'accertamento di merito sulla presenza di rilevanti esposizioni debitorie e sulla incidenza negativa dell'atto sui beni del fallito era sufficiente a integrare l'eventus damni, e la censura sulle residue garanzie ipotecarie era priva di adeguato supporto ex art. 366 n. 6 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile come mero "non motivo". Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore della curatela.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale è revocabile se arreca pregiudizio ai creditori e sussiste la consapevolezza del pregiudizio; la revocatoria mira a rendere inefficace l'atto nei confronti della massa creditoria, non a far cadere la validità del fondo in sé.
art. 66 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La curatela può esercitare l'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa dei creditori per ricostituire la garanzia patrimoniale generica del fallito.
art. 170 c.c.
la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
La norma limita l'esecuzione sui beni del fondo rispetto ai debiti estranei ai bisogni familiari conosciuti come tali dal creditore, ma non esclude la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo quando ne ricorrano i presupposti.
art. 167 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale impone un vincolo di destinazione su determinati beni per far fronte ai bisogni della famiglia.
art. 168 c.c.
Il coniuge non debitore può essere litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale anche se non sia divenuto proprietario del bene conferito.
art. 2740 c.c.
La disciplina del fondo patrimoniale non elimina il principio della responsabilità patrimoniale generica, ma introduce solo uno speciale regime di responsabilità e di separazione.
art. 2697 c.c.
Nella revocatoria promossa dalla curatela, l'onere probatorio sulla sussistenza dell'eventus damni e sull'eventuale incapienza patrimoniale non può essere impropriamente addossato al debitore; il giudice di merito aveva però comunque accertato fatti sufficienti a integrare il pregiudizio.
art. 64 r.d. n. 267 del 1942
La censura è stata ritenuta inammissibile per novità, perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la carenza di interesse ad agire della curatela, ma la censura è stata respinta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse deciso oltre i limiti della domanda.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; non ha inciso sull'esito, essendo la censura respinta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo per lamentare error in procedendo e ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge in tema di revocatoria, fondo patrimoniale e spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 336, primo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere che la cassazione delle spese dipendesse automaticamente dall'eventuale accoglimento del ricorso, motivo per cui il quarto motivo è stato definito mero non motivo.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché meramente conseguenziale all'ipotetico accoglimento dei motivi di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La doglianza relativa alla garanzia ipotecaria di alcuni crediti è stata reputata non autosufficiente per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale, pur essendo un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia, non è sottratto in assoluto ai rimedi revocatori: l'atto costitutivo può essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. se arreca pregiudizio alla garanzia dei creditori e ricorre la consapevolezza del pregiudizio.
- Nella revocatoria del fondo patrimoniale promossa dalla curatela fallimentare, l'azione va proposta nei confronti di entrambi i coniugi, perché il coniuge non debitore è litisconsorte necessario in quanto destinatario degli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento.
- Ai fini dell'eventus damni non è necessario dimostrare la totale incapienza del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, valutando complessivamente consistenza dei crediti preesistenti, anteriorità delle ragioni creditorie e incidenza qualitativa o quantitativa dell'atto sul patrimonio.
- Nell'azione revocatoria esercitata dalla curatela ex art. 66 l. fall., non può essere automaticamente trasferito sul convenuto l'onere di provare l'ampiezza delle residuazioni patrimoniali; il giudice deve verificare se la curatela abbia allegato e provato i fatti costitutivi del pregiudizio, fermo restando che il mancato rispetto dell'autosufficienza del ricorso impedisce di far valere in cassazione documenti non specificamente localizzati.
- La disciplina dell'art. 170 c.c. limita l'esecuzione sui beni del fondo per debiti estranei ai bisogni della famiglia conosciuti come tali dal creditore, ma non opera come schermo assoluto contro la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo, quando questo sia atto a titolo gratuito pregiudizievole per i creditori.
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