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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 2545 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - INDUTTIVO - Mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: l'omessa presentazione delle dichiarazioni abilita l'Ufficio a procedere con metodo induttivo e a fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici. Il testo richiama, a sostegno, i principi affermati dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 1240/2014 e n. 5228/2012. Non sono indicati ulteriori dettagli sull'esito formale del giudizio o sulle parti processuali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo effettuato in conseguenza della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. In tale situazione, l'Ufficio può utilizzare qualunque elemento disponibile per ricostruire il reddito e la base imponibile, anche mediante presunzioni semplici, in deroga alle regole ordinarie applicabili agli accertamenti fondati su una contabilità regolare e su dichiarazioni presentate.

Norme richiamate

  • Principi sull'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione fiscale

    In caso di omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio è legittimato a servirsi di qualunque elemento ai fini dell'accertamento.

    L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito utilizzando anche presunzioni semplici e altri elementi non soggetti ai limiti ordinariamente previsti per gli accertamenti contabili.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 1240/2014

    È richiamata come precedente a sostegno della possibilità di utilizzare un'ampia gamma di elementi presuntivi nell'accertamento conseguente all'omessa dichiarazione.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 5228/2012

    È richiamata come ulteriore precedente che ammette il ricorso al metodo induttivo e alle presunzioni semplici quando il contribuente non presenta la dichiarazione fiscale.

Massime di principio

  • La mancata presentazione della dichiarazione fiscale espone il contribuente a un accertamento induttivo, nel quale l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di qualsiasi elemento rilevante.
  • In presenza di omessa dichiarazione, possono essere utilizzate anche presunzioni semplici, purché gli elementi siano idonei a sostenere la ricostruzione effettuata.
  • L'assenza della dichiarazione non comporta automaticamente che ogni quantificazione dell'Ufficio sia corretta: il contribuente può contestare la ricostruzione dimostrando l'inesistenza, l'irrilevanza o l'insufficienza degli elementi utilizzati.
  • Per ridurre il rischio di un accertamento induttivo è essenziale presentare le dichiarazioni e conservare documentazione contabile e probatoria idonea a dimostrare redditi, costi e operazioni effettivamente realizzati.

Testo integrale

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