Sentenza n. 548/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5395 del 3/12/24 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, notificata al Ministero l'8 gennaio 2025, deducendo che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun adempimento, neppure parziale. Ha domandato l'erogazione della Carta Docente per complessivi euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Ministero avesse effettuato i pagamenti dovuti. Ha quindi accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere l'astreinte quando essa sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto il Collegio ha valorizzato i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito, ritenendo la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha accertato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione del titolo e nominato un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), è stata negata in presenza di ragioni ostative concrete.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione costituisce presupposto per l'esecuzione forzata o per il giudizio di ottemperanza relativo al titolo di condanna.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, unitamente al passaggio in giudicato e alla rituale notificazione del titolo di condanna, consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione che non abbia eseguito il pagamento dovuto.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non documenta l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile nel giudizio di ottemperanza, purché siano determinati il presupposto dell'intervento sostitutivo, il termine assegnato all'amministrazione e le modalità temporali dell'azione commissariale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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