Cassazione Civile, Ordinanza n. 25328/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla stima proposta ai sensi dell'art. 19 L. n. 865 del 1971 in relazione a un'espropriazione. Dopo un primo accoglimento in appello, un precedente ricorso del Comune aveva portato all'annullamento con rinvio; nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva nuovamente determinato l'indennità di esproprio e liquidato il maggior danno da ritardo applicando, in mancanza di prova di un pregiudizio maggiore, il criterio presuntivo del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: sostenevano che la Corte d'appello avesse trascurato una relazione peritale di parte e la documentazione relativa alla vendita, nel 2008, di un terreno confinante o limitrofo a quello espropriato, a un prezzo ritenuto indicativo di un diverso valore di mercato. Secondo i ricorrenti, tale elemento avrebbe mostrato che la liquidazione attualizzata dell'indennità non era un ristoro serio e adeguato e che il maggior danno dovesse essere quantificato con rivalutazione monetaria sulla base degli indici d'inflazione, anche in coerenza con i principi della Corte EDU sull'adeguatezza dell'indennizzo espropriativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a contestare il criterio equitativo seguito dal giudice di merito per liquidare il maggior danno da ritardo. La Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, non di argomentazioni difensive, elementi istruttori o valutazioni peritali in sé considerate. Inoltre, ha osservato che i ricorrenti non avevano dimostrato di avere allegato e provato nei gradi di merito perché la vendita di un'area limitrofa, intervenuta molti anni dopo l'esproprio, fosse decisiva ai fini della quantificazione del maggior danno, né perché dovesse sostituire il criterio del rendimento medio dei titoli di Stato con una rivalutazione automatica legata all'inflazione. Conseguentemente, è stato disposto che nulla venisse statuito sulle spese, poiché il Comune era rimasto intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 L. n. 865 del 1971
opposizione alla stima ex art. 19 l. n. 865 del 1971
costituisce il rimedio processuale utilizzato per contestare la stima dell'indennità di esproprio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il vizio ricorre solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata adesione a una tesi difensiva o a una valutazione probatoria.
art. 1224, comma 2, c.c.
consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato
per le obbligazioni di valuta, il maggior danno da ritardo può compensare la perdita subita per la tardiva disponibilità della somma dovuta.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
non trova diretta applicazione
la Corte afferma che, in materia di indennità di espropriazione, la disciplina richiamata non opera direttamente, essendo la materia regolata dal diritto nazionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è invece deducibile per contestare argomentazioni difensive, domande, eccezioni o singoli elementi istruttori.
- Una censura che, sotto la veste dell'omesso esame, si limiti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio o del criterio equitativo adottato dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- In tema di indennità di espropriazione, il maggior danno da ritardo nella corresponsione della somma dovuta può essere riconosciuto secondo i principi delle obbligazioni di valuta, ma il creditore deve allegare e provare le specifiche circostanze che rendono il danno maggiore rispetto al parametro presuntivo utilizzato dal giudice.
- La mera indicazione di una successiva compravendita di un immobile o di un terreno limitrofo non è di per sé decisiva per dimostrare un maggiore danno da ritardo, ove non sia spiegato il nesso concreto tra quell'evento e la perdita patrimoniale lamentata.
- In materia di indennità espropriativa, la Corte esclude l'applicazione diretta dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e valorizza la disciplina nazionale sul risarcimento del maggior danno da ritardo come strumento idoneo a garantire il ristoro del proprietario espropriato.
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