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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26637/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Ancona aveva confermato la condanna di una giornalista per diffamazione a mezzo stampa, ritenendo offensiva la pubblicazione di due articoli che qualificavano il soggetto coinvolto in una vicenda di cronaca come persona con "precedenti" per lesioni, violenza privata e furto, così da farlo apparire come gravato da precedenti penali. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva tre censure: 1) violazione degli artt. 51 e 595 c.p. per avere la Corte interpretato in modo formalistico il requisito della verità della notizia, mentre l'espressione usata sarebbe stata solo una sintesi giornalistica conforme alla verità sostanziale; 2) violazione degli artt. 51, 59 e 595 c.p. per mancato riconoscimento della scriminante putativa del diritto di cronaca, essendo la notizia tratta da banca dati SDI e dovendosi valorizzare la buona fede del giornalista e lo stato delle conoscenze al momento della pubblicazione; 3) vizio di motivazione sull'esclusione della scriminante reale o putativa, perché i giudici di merito avrebbero apoditticamente qualificato come sensazionalistico l'uso del termine "precedenti" e contraddittoriamente valorizzato contro la ricorrente la stessa indicazione di P.G. che non conosceva l'esito dei procedimenti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché, nelle more del giudizio di legittimità, la difesa ha documentato la remissione di querela da parte della persona offesa con la relativa accettazione. Poiché il ricorso era stato tempestivamente proposto e non ricorrevano i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili e che non opera l'art. 578 c.p.p. nei casi di estinzione derivante dalla volontà della persona offesa. Le spese del procedimento sono state poste a carico della querelata.

Norme richiamate

  • art. 595, terzo comma, c.p.

    diffamazione a mezzo stampa

    norma incriminatrice contestata per la pubblicazione di articoli ritenuti lesivi della reputazione della persona offesa

  • art. 51 c.p.

    richiamato dalla difesa quale base della scriminante del diritto di cronaca e della scriminante putativa

  • art. 59 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla configurabilità della scriminante putativa

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    consente di dichiarare l'estinzione del reato rilevabile in ogni stato e grado

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    il proscioglimento nel merito è precluso se non emergono evidenti ragioni di innocenza

  • art. 152 c.p.

    disciplina la remissione di querela quale causa estintiva del reato

  • art. 578 c.p.p.

    non applicabile quando l'estinzione del reato deriva da remissione di querela, poiché la norma opera solo per amnistia o prescrizione

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    le spese del procedimento sono poste a carico della querelata in caso di remissione di querela

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta e accettata nel corso del giudizio di legittimità determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione se il ricorso è stato tempestivamente proposto, anche prima di esaminare eventuali cause di inammissibilità.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela prevale sul ricorso e rende superfluo l'esame dei motivi di doglianza, salvo che ricorrano i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela, la decisione di annullamento senza rinvio travolge anche le statuizioni civili; non si applica l'art. 578 c.p.p., norma di stretta interpretazione limitata ai casi di amnistia o prescrizione.
  • Nel giudizio sulla scriminante del diritto di cronaca, i giudici di merito possono valorizzare non solo il profilo della verità della notizia, ma anche quello dell'incontinenza espositiva, se la formula giornalistica risulta eccedente o sensazionalistica rispetto al fatto narrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reato

Testo integrale

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