Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 82/2024 emessa il 06.06.2024 e pubblicata il 02.09.2024 dal Tribunale di Pordenone, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Angelo Riccio Cobucci, notificata il 05.09.2024 al Ministero dell'Istruzione, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando dalla documentazione che il Ministero aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Pordenone, Giudice del Lavoro, n. 82/2024, pubblicata il 2 settembre 2024 e notificata al Ministero il 5 settembre 2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 82/2024 del Tribunale di Pordenone, emessa il 6 giugno 2024, pubblicata il 2 settembre 2024, notificata al Ministero il 5 settembre 2024 e non impugnata. La controversia trae origine dalla mancata ottemperanza del Ministero al giudicato al momento della proposizione della domanda giudiziale; il testo non specifica ulteriori motivi o contenuti sostanziali della sentenza da eseguire.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    La sopravvenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, la controversia può essere dichiarata cessata, ferma la possibile condanna dell'Amministrazione alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.